STATUTO D'AUTONOMIA
DEL CONSERVATORIO DI MUSICA
"FRANCESCO CILEA" DI REGGIO CALABRIA

Approvato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore con Decreto Direttoriale n. 1516 del 15 giugno 2017

 
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI


Articolo 1. Natura e ruolo
1. Il Conservatorio di Musica “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, istituito con D.P.R. n. 1178 del 18 Dicembre 1973, Istituto Superiore di Studi Musicali ai sensi della Legge n. 508 del 21.12.1999, art. 2 comma 2, e di seguito denominato “Istituzione”, è sede primaria di alta formazione, di specializzazione e ricerca nel settore musicale e svolge correlata attività di produzione
2. L'Istituzione ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato. Esercita le prerogative che ad essa ne derivano con esclusione di qualsiasi fine di lucro.
3. L'Istituzione ha autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, amministrativa, finanziaria e contabile, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.  
4. Secondo le modalità che sono oggetto dei regolamenti di cui alle lettere g) e h) del comma 7 dell'art. 2 della citata legge n. 508/99, il Conservatorio consente l’attivazione di corsi di formazione di base, di diploma accademico di primo livello, di diploma accademico di secondo livello, corsi di specializzazione, corsi di formazione alla ricerca e corsi di perfezionamento o master e rilascia specifici diplomi di primo e secondo livello, diplomi accademici di specializzazione, diplomi accademici di formazione alla ricerca in campo musicale e diplomi di perfezionamento o master. Mantiene ad esaurimento, fino a nuove disposizioni legislative, i corsi disciplinati dall’ordinamento preesistente alla legge n. 508/99.

Articolo 2. Definizioni
1. Ai fini del presente Statuto si intendono:  
a) per "Ministro" e per "Ministero", rispettivamente, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b) per "organo di gestione”, il consiglio di amministrazione dell'Istituzione;
c) per " CNAM " , il consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;
d) per " legge ", la legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Articolo 3. Valori fondamentali
L'Istituzione:

a) Recepisce i valori della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e si impegna, nelle proprie attività, al rispetto di essi.  
b) Ispira la propria azione al metodo democratico, garantisce la partecipazione più ampia e la trasparenza dei processi decisionali e la pubblicità degli atti conseguenti.  
c)  Promuove azioni che favoriscano il superamento di ogni tipo di discriminazione, assicurando la parità di genere e le pari opportunità.
d) Nei confronti delle disabilità si adopera a rimuovere gli ostacoli allo svolgimento delle attività ed alla fruizione dei servizi accademici.
e) Promuove le condizioni che rendano effettivo il diritto allo studio.
f) Valorizza le competenze, le esperienze, le capacità e l'impegno di chi opera nelle sue strutture.

g) Imposta le sue attività sui criteri di efficienza e di efficacia, nel rispetto della programmazione, della responsabilità degli addetti, della verifica della coerenza tra obiettivi e risultati.

Articolo 4. Finalità dell'Istituzione
1. In conformità alla Costituzione, alla normativa europea e nazionale relativa alle Istituzioni Statali di Alta Cultura e in applicazione del presente Statuto, l'Istituzione, nel perseguire i propri fini istituzionali, garantisce la libertà di ricerca, di insegnamento e di studio, e ne promuove lo sviluppo ed il progresso fornendo i necessari strumenti materiali ed attivando gli opportuni incentivi.
In particolare:
a) afferma in ogni sua azione il proprio carattere pluralistico e promuove azioni che favoriscano il superamento di ogni tipo di discriminazione;  
b) assume le opportune iniziative, anche in collaborazione con altri soggetti, al fine di orientare e favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei propri diplomati e specializzati;  
c) favorisce, nell'ambito della sua vocazione internazionale, gli scambi culturali e la mobilità dei docenti e degli studenti;
d) in ottemperanza ai principi di cui all'art. 2 comma 8 lettera d) della legge n. 508/99, favorisce ogni iniziativa volta all'estensione e al miglioramento della formazione musicale di base e alla formazione propedeutica ai corsi previsti dal presente Statuto, nonché ogni iniziativa, anche di formazione permanente e di aggiornamento;
e) per l'attuazione dei suoi scopi il Conservatorio è aperto alla collaborazione, mediante accordi o convenzioni, da stipulare ai sensi dell’art.2, comma 7 lettera d) della Legge n. 508/1999, con ogni altra istituzione di pari grado, o di grado e tipologia diversi, in Italia e all'estero;
f) contribuisce, attraverso la pubblicità dei risultati didattici, della ricerca e il libero confronto delle idee, allo sviluppo culturale, artistico e scientifico sociale ed economico della comunità nazionale ed internazionale;
g) persegue la qualità più elevata della formazione e garantisce il diritto degli studenti a un sapere critico e a una preparazione adeguata al loro inserimento sociale e professionale;
h) favorisce e promuove la libera ricerca ed espressione in campo artistico, garantendo le pluralità culturali contemporanee, anche nel rispetto delle specifiche radici storiche.
2. Nel rispetto della libertà garantita ai docenti, l'Istituzione stabilisce i criteri generali per assicurare un utilizzo efficace dei fondi che essa destina alle attività didattiche, formative, di ricerca, nonché all'attività di produzione, correlata e funzionale alla didattica ed alla ricerca.
3. L'Istituzione fornisce a tutte le sue componenti le più ampie garanzie del diritto di informazione sia nella fase di proposta che di realizzazione dei progetti, e riconosce forme specifiche di garanzia attraverso i propri organi consultivi e di proposta.
4. L'Istituzione riconosce le rappresentanze sindacali del personale che partecipa all'organizzazione del lavoro nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata. Favorisce inoltre l'organizzazione di forme associative che agevolino l'integrazione e l'interazione tra le varie componenti dell'Istituzione.
5. L'Istituzione persegue e riconosce, nei modi previsti dalle leggi nazionali e comunitarie, tutte le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza e l'arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e la mobilità internazionale di docenti, studenti, personale amministrativo ed organi istituzionali da e verso altri Istituti di istruzione superiore, per fini di studio, docenza, ricerca, tirocinio, formazione, produzione, collaborazione, attività artistica nell’ambito di programmi comunitari sulla base di accordi interistituzionali.
6. Favorisce i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, con le realtà culturali e le forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e promozione dell'azione formativa e della ricerca.

Articolo 5. Modi di attuazione dei fini istituzionali.
1. L'Istituzione si organizza in strutture amministrative, di ricerca, di didattica e di servizio. Le attività e le funzioni di queste strutture e degli organi di governo sono disciplinate dal presente Statuto, dai regolamenti approvati in conformità al D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 avente per oggetto " Regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle Istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508".
2. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Istituzione procede alla valutazione delle attività didattiche e amministrative.
3. Per realizzare i propri obiettivi, l'Istituzione si avvale anche della collaborazione e del supporto di soggetti sia pubblici che privati, italiani e stranieri in conformità all’art. 2, comma 7, lettera d della legge n. 508/1999.
4. L'Istituzione per l'attuazione dei propri fini istituzionali e per l'adempimento dei compiti che la legge ed il presente Statuto le assegnano, si avvale di contributi dello Stato, di Enti pubblici territoriali e di altri soggetti pubblici e privati, dei contributi degli studenti, di rendite, donazioni o lasciti, di redditi di beni propri, di corrispettivi derivanti da contratti e da ogni altro provento previsto dalla legge.


Articolo 6. Attività didattiche.
1. L'Istituzione organizza e coordina le attività didattiche necessarie al conseguimento dei titoli previsti dalla legge e dal regolamento didattico di istituto e ne valuta l'efficacia.

2. L'ordinamento degli studi è disciplinato dal regolamento didattico d'istituto nel rispetto della legge, dei regolamenti attuativi e delle finalità istituzionali.
3. Il regolamento didattico d'istituto si uniforma agli ordinamenti didattici nazionali ed europei, alle esigenze specifiche della realtà del territorio, definendo i propri curricula, nonché quelli relativi ad eventuali percorsi integrati a seguito di apposite convenzioni con Facoltà Universitarie e con altre Istituzioni di Alta Formazione nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto in conformità all’art. 2, comma 7, lettera d della legge n. 508/1999.
4. Le attività didattiche, comprese le attività di tutorato e formative, sono organizzate in funzione del soddisfacimento delle esigenze di apprendimento e di formazione degli studenti, del progresso della ricerca e dell'innovazione metodologica e pedagogico - didattica.

Articolo 7. Attività formative e di produzione
1. L'Istituzione attiva i livelli propri dell'Alta Formazione previsti dallo Statuto e definisce le finalità delle correlate attività di produzione.
2. L'Istituzione programma i corsi d'indirizzo qualificando l'offerta formativa sulla base della progressività e complementarietà degli studi.
3. Le attività di produzione rappresentano pertanto la verifica dell'efficacia dell'azione didattica e il collaudo - sperimentazione delle abilità conseguite dagli studenti.

Articolo 8. Attività di ricerca
1. L'Istituzione incentiva la ricerca creativa, interpretativa, musicologica, analitica e pedagogica. Adegua l'offerta didattica all'evolversi delle realtà culturali e produttive, all'evoluzione del proprio patrimonio umano, artistico, culturale e tecnologico.
2. L'Istituzione rende pubblici i risultati della sua attività di ricerca, previa valutazione scientifica del Consiglio Accademico e approvazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Incentiva l'innovazione e la sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi, delle nuove tecnologie e di nuove tecniche artistiche.
4. L'Istituzione può svolgere attività di consulenza e di servizio nel rispetto delle norme definite nel Regolamento generale dell'istituzione e nel rispetto della legislazione vigente.

Articolo 9. Altre attività istituzionali
1. L'Istituzione:
a. promuove e organizza l'aggiornamento del proprio personale docente e non docente secondo le proprie esigenze e in conformità alle norme vigenti;
b. istituisce e promuove attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento culturali, scientifiche, tecniche e professionali destinate anche a soggetti esterni;
c. svolge corsi di aggiornamento e di specializzazione per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado;
d. istituisce corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, nonché servizi rivolti ai giovani per la scelta della professione;
e. istituisce corsi di istruzione musicale, anche per adulti, nonché per aggiornamento e per formazione permanente.
2. Per tutte le attività previste nel presente articolo, l'Istituzione può stipulare convenzioni e contratti con gli enti e le istituzioni interessate in conformità ai regolamenti governativi di cui all'art.2, comma 7, della legge n. 508/99.

Articolo 10. Diritto allo studio
1. L'Istituzione promuove l'accesso ai più alti gradi dello studio ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, contribuendo a rimuovere ogni ostacolo a una effettiva uguaglianza di opportunità. 

2. Cura l'orientamento nella scelta degli indirizzi degli studi e organizza le attività di tutorato per assecondare le attitudini degli studenti e il miglior inserimento nel mondo del lavoro e della ricerca.
3. Promuove attività culturali e formative, anche quelle autogestite dagli studenti, purché conformi agli obiettivi istituzionali ed allo Statuto.

Articolo 11. Patrimonio.
1. L'Istituzione tutela il suo patrimonio assicurandone la manutenzione ordinaria e straordinaria. Analoga cura riserva, altresì, alla conservazione, all'incremento, alla utilizzazione e valorizzazione del proprio patrimonio strumentale, musicale, artistico, librario, audiovisivo e multimediale.
2. L'Istituzione assicura la salubrità, la sicurezza e la funzionalità di tutti gli ambienti di studio e di lavoro, sia nelle strutture edilizie esistenti, sia nelle nuove costruzioni.

Articolo 12. Regolamenti.
1. L'Istituzione detta, con propri regolamenti, in conformità alla vigente normativa ed al presente Statuto, disposizioni di carattere organizzativo e funzionale, ed in particolare:
a) il regolamento didattico disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività formative;
b) il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.

Articolo 13. Programmazione e Programma annuale di attività
1. L'Istituzione per realizzare le proprie finalità istituzionali utilizza lo strumento della programmazione.
2. In conformità agli obiettivi generali della propria politica culturale, di ricerca e di insegnamento, l'Istituzione predispone specifici piani di sviluppo e programmi annuali di attività; inoltre, concorre con proprie proposte al piano nazionale di sviluppo delle Istituzioni di Alta Cultura.
3. L'Istituzione si dota di un programma annuale di attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca deliberato dal Consiglio accademico, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento.
4. Il Consiglio accademico approva il programma annuale di attività all'inizio dell'anno accademico e comunque prima della formazione del bilancio di previsione



TITOLO II - SOGGETTI


Articolo 14. Comunità Accademica.
1. L'Istituzione è una comunità di persone che, secondo le specifiche funzioni e competenze, concorrono a realizzare i fini istituzionali.  
2. Le varie componenti partecipano alla vita comunitaria con pari dignità secondo le funzioni previste dalla normativa vigente e nel rispetto dell'istituzione e degli altrui diritti e doveri. 

3. L'Istituzione definisce, nella sua autonomia, la pianta organica del personale docente e non docente necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente in materia ai sensi dell’art. 7, comma 6 lettera d) e comma 7 del D.P.R. n. 132/2003.

Articolo 15. Personale docente.
1. Il corpo docente è costituito da tutti i docenti che ricoprono, a tempo indeterminato e determinato, uno dei posti in organico per il corrispondente ruolo presso l'istituzione.
2. Al personale docente viene garantita la libertà di insegnamento e di ricerca.
3. Secondo i compiti previsti per ciascun ruolo o funzione dall'ordinamento vigente, il personale docente è tenuto ad assicurare il proprio impegno per l'insegnamento, le prove di esame, la ricerca, la produzione artistica e quanto altro attiene l'attività didattica, secondo le modalità stabilite nei regolamenti delle strutture cui esso appartiene.
4. Il personale docente è altresì tenuto a contribuire al funzionamento dell'Istituzione, partecipando agli organi collegiali e assumendo funzioni organizzative, di coordinamento della didattica, della ricerca e di governo.

Articolo 16. Personale non docente.
1. Fanno parte del personale non docente dell'Istituzione i dipendenti inquadrati nei rispettivi ruoli in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il Direttore amministrativo è responsabile della conduzione degli uffici e assicura la correttezza, l'efficienza e l'efficacia del loro operato.
3. Il personale direttivo assicura il funzionamento degli uffici e dei servizi cui è preposto o sovrintende.
4. Il personale non docente svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito degli uffici e dei servizi dell'amministrazione e delle altre strutture dell'Istituzione ai quali è assegnato sulla base di quanto è previsto dallo stato giuridico, dalla contrattazione collettiva e dagli accordi integrativi.
5. Il personale partecipa alla gestione dell'Istituzione attraverso le proprie rappresentanze negli organismi collegiali, ove previsto.
6. L'Istituzione valorizza la professionalità del personale non docente, ne favorisce e ne cura con apposite iniziative l'aggiornamento e la qualificazione professionale, nel rispetto della normativa contrattuale.
7. Il personale è tenuto ad assicurare il proprio impegno nel settore cui è assegnato per il migliore funzionamento dell'Istituzione.

Articolo 17. Studenti
1. Sono studenti dell'Istituzione coloro i quali risultano regolarmente iscritti ai corsi di formazione, di perfezionamento e di specializzazione di cui all'art.2 comma 5 della legge.
2. In attuazione di quanto disposto dagli ordinamenti didattici nazionali, il Consiglio accademico determina, previo parere della Consulta degli studenti, e nei casi in cui la legge lo consenta, il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di cui al comma precedente. Il Consiglio di amministrazione lo approva quanto ai profili di copertura finanziaria.
3. Agli studenti viene garantito il diritto di accedere alle diverse strutture dell'Istituzione per svolgere le attività connesse con la loro formazione. Gli studenti possono partecipare alle attività di ricerca esclusivamente per quella parte e nella misura in cui esse sono funzionali alla loro formazione.
4. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Istituzione attraverso le loro rappresentanze negli organi collegiali ove previsto dal presente Statuto. Gli studenti sono tenuti a contribuire all'ordinato funzionamento delle attività dell'Istituzione, alla partecipazione agli organi collegiali, al corretto uso delle strutture e alla piena valorizzazione delle opportunità culturali loro offerte.
5. Gli studenti fruiscono dei servizi e dell'assistenza previsti dall'Istituzione, o da questa gestita in convenzione con gli enti preposti a garantire il diritto allo studio, secondo le loro effettive esigenze, nei limiti delle disponibilità e delle finalità previste.
6. Al fine di coltivare i propri interessi culturali e formativi, gli studenti hanno diritto di frequentare le strutture culturali dell'Istituzione e di partecipare alle attività studentesche organizzate.



TITOLO III - ORGANIZZAZIONE


Articolo 18. Organi

1. Sono organi necessari dell'Istituzione: - il Presidente; - il Direttore; - il Consiglio di amministrazione; - il Consiglio accademico;
- i Revisori dei conti; - il Nucleo di valutazione; - il Collegio dei professori; - la Consulta degli studenti.
2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati consecutivamente una sola volta.
3. I limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e gravano sul bilancio dell'Istituzione.

Articolo 19. Presidente
1. Il presidente è rappresentante legale dell'Istituzione, salvo quanto previsto dal successivo art. 20 comma 1. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
2. Il presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal consiglio accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell’ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell’ambito artistico e culturale.   
3. Il consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di sessanta  giorni antecedenti la scadenza dell’incarico del presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.

Articolo 20. Direttore
1. Il direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Istituzione e ne ha rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni ed alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Convoca e presiede il consiglio accademico ed il collegio dei professori.
2. Il direttore è eletto dai docenti dell'Istituzione tra i docenti a tempo indeterminato di prima fascia, anche di altre Istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera a) della legge, che abbiano presentato la loro candidatura. Fino all’adozione del predetto regolamento possono aspirare al conferimento dell'incarico di direzione i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che:
a. Siano titolari di cattedra nelle Istituzioni;
b. abbiano maturato in qualità di docenti un servizio effettivo di almeno cinque anni di ruolo nei Conservatori (compresi quelli eventualmente prestati come direttore incaricato) ed in possesso di esperienza professionale e di direzione acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali;
c. Non abbiano riportato quali docenti o direttori incaricati sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati già riabilitati;
d. Non abbiano riportato condanne penali, ancorché in relazione alle medesime sia intervenuta amnistia, indulto o sospensione della pena, e non risultino rinviati a giudizio dal giudice delle indagini preliminari;
e. Non siano stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità nell'ultimo quinquennio.
3. Previo parere del Consiglio accademico l'incarico di direttore può essere conferito dal Ministro ai sensi dell’art. 241 comma 5 del D.Lvo 16 aprile 1994 n.297.
4. Il direttore è titolare dell’azione disciplinare nei confronti di tutto il personale docente, tecnico-amministrativo ed E.P., per le infrazioni di minore gravità di cui al primo periodo dell’art. 55-bis comma 1 del Decreto Legislativo 165/2001. Il direttore è altresì titolare dell’azione disciplinare nei confronti degli studenti.
5. Lo " status " del direttore è quello di docente dell' Istituzione; qualora lo richieda è esonerato dagli obblighi didattici.
6. Al direttore è attribuita una indennità di direzione a carico del bilancio dell'Istituzione .
7. Le procedure per l'elezione del direttore sono stabilite dal regolamento generale d'istituto.
8. Il direttore è nominato con decreto del Ministro competente.
9. Il direttore nomina con proprio decreto un vice direttore, scelto tra i professori confermati in ruolo. Il vice direttore lo supplisce, nei casi di assenza o impedimento, nelle funzioni che non gli siano espressamente riservate dalla normativa vigente.

Articolo 21. Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti, salvo quanto previsto dal successivo comma 3.
2. Fanno parte del Consiglio di amministrazione:
a)il presidente;
b) il direttore;
c) un docente dell'Istituzione, oltre al direttore, designato dal consiglio accademico;
d) uno studente designato dalla consulta degli studenti;
e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati. 

3. Il Consiglio d'amministrazione è integrato da un ulteriore componente fino a un massimo di due, nominato/i dal Ministro su designazione di Enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche, pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
4. I consiglieri di cui al comma 2, lettera e) e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
5. Al Consiglio d'amministrazione partecipa il direttore amministrativo con voto consultivo.
6. Il Consiglio d'amministrazione, in attuazione delle linee d'intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi e i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione. In particolare:
a) delibera, sentito il Consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione e organizzazione;

b) definisce, in attuazione del piano d'indirizzo di cui all'art. 23, comma 3, lett. a del presente statuto, la programmazione della gestione economica dell'Istituzione;
c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto consuntivo;
d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché quello del personale non docente;
e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio accademico.
7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6 lettera d, è approvata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Funzione Pubblica.
8. Nelle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal presidente.

Articolo 22. Consiglio accademico.
1. Il Consiglio accademico è composto da undici componenti.
2. Fanno parte del Consiglio accademico oltre al direttore che lo presiede:
a) otto docenti dell'Istituzione rappresentanti delle aree formative, in possesso di requisiti di comprovata professionalità attinenti all'area ed in posizione contrattuale compatibile con la durata del mandato, eletti dal corpo docente tra coloro che abbiano maturato in qualità di docenti un servizio effettivo di almeno cinque anni di ruolo nei conservatori di musica  
b) due studenti designati dalla consulta degli studenti.
3. Il Consiglio accademico:
a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, artistiche scientifiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
b) assicura il monitoraggio e il controllo delle attività di cui alla precedente lettera a;

c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;

d) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'art.2 comma 7 lettera h della legge, il regolamento didattico, salvo quanto disposto dall'art. 14, comma 2 lettera b) del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132, e il regolamento degli studenti sentita la consulta degli studenti.

e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'art.2 comma 7 lettera e della legge;
f) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata al Consiglio d'amministrazione dal D.P.R. n.132 del 28 febbraio 2003;
4. Il Consiglio accademico viene convocato in via ordinaria dal direttore almeno una volta al mese, ovvero ogni qual volta ne sia fatta richiesta dalla metà più uno dei componenti il consiglio medesimo.

Articolo 23. Revisori dei conti
1. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile è effettuato da due revisori dei conti nominati con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e designati uno dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze.  
I revisori vigilano sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; espletano i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30.07.99, n. 286. Ad essi si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.


Articolo 24. Nucleo di valutazione
1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
2. Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi.
In particolare:
a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Istituzione sulla base di criteri generali determinati dall’Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;  
c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla precedente lettera b).
3. L'Istituzione assicura al nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Articolo 25. Collegio dei professori
Il collegio dei professori è composto dal direttore, che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso l'Istituzione.  
Esso svolge funzioni di:
1) supporto all' attività del consiglio accademico, quale organo consultivo e di proposta. A tal fine viene convocato dal direttore in via ordinaria, almeno una volta l'anno, ovvero ogni qual volta ne sia fatta richiesta dalla metà più uno dei componenti il Collegio medesimo o su delibera del Consiglio Accademico.

Articolo 26. La consulta degli studenti
1. La consulta degli studenti è composta da studenti eletti in numero di tre qualora la popolazione scolastica non superi le cinquecento unità, in numero di cinque fino a mille unità, di sette fino a millecinquecento unità, di nove fino a duemila unità e di undici oltre duemila unità. Fanno parte inoltre della consulta gli studenti eletti nel consiglio accademico; oltre a esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai regolamenti, la consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al consiglio accademico e al consiglio d'amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
Tutti i componenti della Consulta sono eletti dagli studenti a scrutinio segreto sulla base di candidature comunicate alla Direzione almeno 10 giorni prima dell'inizio delle votazioni. Le elezioni sono indette dal Direttore almeno 20 giorni prima dell'inizio delle votazioni, che si svolgeranno durante un periodo di 3 giorni lavorativi.
2. Il consiglio d'amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della consulta.



TITOLO IV - STRUTTURE DIDATTICHE, DI FORMAZIONE E    PRODUZIONE ARTISTICA, DI RICERCA E DI SERVIZIO


Articolo 27. Biblioteca, musei e laboratori
1. L'Istituzione promuove la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio bibliografico, discografico, videografico, dei supporti multimediali e museale e, al fine di incrementarne la funzionalità e fruibilità, assegna un adeguato bilancio e l'attribuzione di autonomia finanziaria e amministrativa nei limiti e secondo le modalità di cui al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. I laboratori di ricerca e sperimentazione - nonché gli eventuali relativi appositi centri di documentazione (cartacea o multimediale ed informatica)-, quando istituiti ai sensi dell’art.2, comma 7 della legge n. 508/1999, hanno le stesse prerogative attribuite alle strutture didattiche.
3. Le modalità di accesso al patrimonio di cui al comma 1 vengono stabilite da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico.

Articolo 28. Centri di servizio.
1. I centri di erogazione di servizi forniscono servizi fondamentali o integrativi dell'attività didattica e formativa quali, in particolare, informatici, telematici, multimediali, linguistici, tecnici, statistici, di stampa e editoriali. Detti centri possono essere costituiti anche in consorzio con altre Istituzioni o enti pubblici e privati, in conformità all’art.2, comma 7, lettera d) della legge n. 508/1999.  
2. Ai centri di erogazione di servizi può essere attribuita autonomia finanziaria e amministrativa nei limiti e secondo le modalità di cui al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
3. Le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dei centri di erogazione di servizi sono disciplinate dal regolamento generale dell'Istituzione nel rispetto della legislazione vigente.  
4. L'Istituzione divulga le sue attività attraverso il proprio sito internet curato dal personale interno o, in caso di indisponibilità, da soggetti esterni.



TITOLO V - STRUTTURE AMMINISTRATIVE



Articolo 29. Organizzazione degli uffici.
1. L'Amministrazione è la struttura di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali nel suo complesso, ed è articolata in uffici, che possono essere riuniti in divisioni, in relazione all'assolvimento di compiti istituzionali o strumentali, alla diversificazione delle funzioni e alla flessibilità funzionale. Con apposito regolamento, emanato dall'organo di gestione ai sensi del DPR. 28 febbraio 2003 n. 132 , art. 13, comma 1 è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione.
2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituzione.  


Articolo 30. Il direttore amministrativo.
1. Il direttore amministrativo è a capo degli uffici e dei servizi dell'Istituzione della cui efficienza e del cui buon andamento è responsabile, ed esercita una generale attività di direzione e controllo nei confronti di tutto il personale non docente.
2. Il direttore amministrativo presenta annualmente al Consiglio di amministrazione una relazione sull'attività svolta a cui sono allegate le relazioni dei singoli responsabili dei servizi e delle strutture, anche decentrate.
3. Nel rispetto degli esiti della contrattazione collettiva decentrata svolta nelle materie stabilite dai contratti collettivi nazionali, il direttore amministrativo:
a) sottopone proposte agli organi di gestione dell'Istituzione inerenti all'organizzazione dei servizi e del personale;
b) definisce l'orario di servizio, di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro;
4. Il direttore amministrativo, inoltre:
a) cura l'attuazione dei programmi e degli obiettivi affidandone la gestione ai responsabili degli uffici;

b) partecipa al consiglio di amministrazione con voto consultivo;
c) verifica e controlla l'attività dei responsabili degli uffici ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
5. Al direttore amministrativo sono inoltre demandate tutte le altre funzioni previste nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

Articolo 31. Funzioni decentrate.
1. L'amministrazione contabile, la gestione della didattica ed il supporto delle strutture didattiche e laboratori, può articolarsi anche in forme decentrate strutturate in divisioni e possono essere organizzate anche sinergicamente con Istituzioni analoghe presenti nel territorio, nel rispetto dell’art.2, commi 7 e 8 della legge n.508/1999.



TITOLO VI - REGOLAMENTI



Articolo 32. Regolamenti dell'Istituzione
Il Conservatorio disciplina con propri regolamenti le modalità di elezione delle rappresentanze negli organi di governo, del Direttore e della Consulta degli Studenti.
I predetti Regolamenti sono elaborati e proposti dal Consiglio Accademico, deliberati dal Consiglio di Amministrazione ed adottati con decreto del Presidente.

Articolo 33. Regolamento didattico dei corsi di studio, di specializzazione, di perfezionamento
1. Il Regolamento didattico dell'Istituzione:
a. disciplina l'ordinamento degli studi, di tutte le attività formative previste dallo Statuto, di tutti i corsi per i quali l'Istituto rilascia titoli di studio;
b. fissa i criteri generali per la formazione dei regolamenti, delle strutture didattiche, dei corsi accademici di specializzazione e delle attività di ricerca;
c. si conforma agli ordinamenti didattici nazionali ed europei secondo le esigenze specifiche dell'istituzione e l'evoluzione del proprio patrimonio culturale e scientifico, definendo curricula coerenti e adeguati ai principi stabiliti dalla legge e rispondenti agli standard qualitativi e culturali europei.
2. I regolamenti didattici e le relative modifiche sono pubblicizzati anche per via telematica.
3. Il regolamento didattico è deliberato dal Consiglio Accademico, sentita la consulta degli studenti.  
4. Per l'elaborazione del regolamento didattico l'istituzione può costituire, con deliberazione degli attuali organi di gestione, su proposta del collegio dei professori e della rappresentanza degli studenti, appositi organismi composti da membri appartenenti alla stessa Istituzione e da esperti esterni. La partecipazione a detti organismi è gratuita.
5. Il regolamento didattico è trasmesso, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 2 comma 7 lettera h), della legge 508/99, al Ministero che, acquisito il parere del CNAM., esercita il controllo.  

Articolo 34. Regolamenti per la ricerca e per le strutture didattiche.
1. I regolamenti specifici delle strutture didattiche e di ricerca sono elaborati dai docenti afferenti alle rispettive aree, sentiti i rappresentanti degli studenti, nel rispetto dello Statuto, del regolamento didattico dell'Istituzione e nel rispetto dei regolamenti di gestione e organizzazione emanati dal Consiglio di amministrazione.
Tali regolamenti sono deliberati dal Consiglio Accademico e adottati con provvedimento del Presidente.


Articolo 35. Regolamento per l'amministrazione, la finanza, la contabilità
1. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri di gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio.
2. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina altresì le procedure contrattuali, l'amministrazione del patrimonio, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva tanto dell'Istituzione, quanto dei singoli centri di spesa.
3. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico.  
4. Il Regolamento, così deliberato, è trasmesso al Ministero per l'approvazione nei successivi sessanta giorni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Articolo 36. Regolamento di organizzazione degli uffici di segreteria amministrativi e contabili.
1. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132, con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione.
2. Il Regolamento, deliberato dal consiglio di amministrazione, viene trasmesso al Ministero per l'approvazione nei successivi sessanta giorni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
3. Per l'elaborazione del regolamento le Istituzioni possono costituire, con deliberazione degli attuali organi di gestione, su proposta del Collegio dei professori e della rappresentanza degli studenti, appositi organismi composti da membri appartenenti alla stessa Istituzione e da esperti esterni. La partecipazione a detti organismi è gratuita.

Articolo 37. Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.
1. Un apposito regolamento stabilisce le norme per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo.
2. E' garantita la massima pubblicità per tutte le attività dell'Istituzione, di cui sarà possibile conoscere l'oggetto, le modalità di svolgimento e i responsabili.
3. Tutti i documenti amministrativi devono essere strutturati in modo da garantire una informazione chiara e completa.
4. Il regolamento elenca le categorie di documenti da sottrarre alla pubblicità, secondo le leggi vigenti.
5. Il regolamento di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio di amministrazione.


Articolo 38 . Regolamento della consulta degli studenti.
1. La consulta degli studenti si dà un proprio regolamento relativamente alle elezioni dei propri rappresentanti nei diversi organismi, come previsto dallo Statuto.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio accademico su proposta dei rappresentanti degli studenti in consiglio accademico e in Consiglio di amministrazione.

Articolo 39 . Regolamento per il tutorato.
1. Il Conservatorio disciplina il tutorato con apposito regolamento deliberato dal Consiglio accademico e successivamente adottato con provvedimento del Presidente.
2. Il tutorato è finalizzato ad orientare le scelte ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
3. I servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività dell'Istituzione.

Articolo 40. Entrata in vigore dei regolamenti
1. Espletato l'iter previsto, tutti i regolamenti entrano in vigore dalla data di pubblicazione o affissione agli albi, se non diversamente stabilito dagli stessi in conformità a disposizioni di legge.
2. La modifica dei regolamenti segue le norme e le procedure previste per la loro adozione.


TITOLO VII - NORME COMUNI E FINALI



Articolo 41. Calendario dell'anno accademico e decorrenza dei mandati.
1. Il calendario dell'anno accademico è deliberato dal Consiglio Accademico su proposta del Direttore.
2. Tutti i mandati elettivi decorrono, scaduto il termine del precedente mandato, immediatamente dalla data del provvedimento di nomina e hanno la durata di tre anni. I componenti eletti negli organi dell'Istituzione sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.
3. Lo status richiesto quale presupposto per una elezione o nomina deve essere mantenuto per tutta la durata del mandato.

Articolo 42. Incompatibilità
1. Fatte salve le incompatibilità sancite dalla legge e dalle norme contrattuali vigenti: 

a) sono fra loro incompatibili le cariche di consigliere accademico, rappresentante dei docenti in Consiglio di amministrazione, coordinatore di Dipartimento, membro della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), delegato sindacale, componente della Commissione di disciplina, componente della Commissione per la qualità della didattica e della ricerca, membro del Nucleo di valutazione.  
b) i componenti  degli Organi non possono prendere parte al voto su delibere che  vedano coinvolti personalmente, o quali rappresentanti di enti o istituzioni esterne, loro stessi ovvero parenti o affini fino al quarto grado.

Articolo 43. Validità delle adunanze e delle deliberazioni
1. Le deliberazioni votate nelle adunanze sono vincolanti per tutta l'Istituzione ed è fatto obbligo di rispettarle e farle rispettare.
2. Le adunanze degli organi sono valide se:
a) tutti coloro che hanno titolo a parteciparvi siano stati convocati mediante comunicazione tramite posta elettronica e Albo on line;
b) le convocazioni, in via ordinaria, siano state comunicate almeno cinque giorni prima dell’adunanza, salvo casi di urgenza;
c) siano presenti almeno la metà più uno degli aventi titolo.
3. L'ordine del giorno è stabilito dal presidente.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
5. Nessuno può prendere parte ed essere presente al momento del voto su questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado. A riguardo si rimanda altresì a quanto statuito dal DPR n. 62 del 16.4.2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici)

Articolo 44. Verbalizzazione
1. I verbali delle adunanze degli organi devono essere approvati nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal presidente e dal segretario della seduta.
2. Le delibere sono immediatamente esecutive.
3. Gli originali dei verbali sono conservati a cura della segreteria della presidenza o della direzione dell'organo.
4. Ciascun organo collegiale elegge al proprio interno il segretario verbalizzante che provvede alla stesura e cura del verbale delle sedute e che può essere coadiuvato da personale tecnico - amministrativo di livello adeguato. Le funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Direttore Amministrativo del Conservatorio.

Articolo. 45. Pubblicità delle deliberazioni
1. Sono pubbliche e affisse all'albo dell'Istituzione solamente gli atti e i provvedimenti di contenuto generale, fatta salva l’applicazione della normativa prevista dal D. Lgs. 14.3.2013 n. 33.

Articolo 46. Emanazione e modifiche dello statuto
1. Le modifiche dello Statuto possono essere proposte dagli organi dell'Istituzione o delle singole strutture.
2. Le modifiche statutarie sono deliberate dal Consiglio di amministrazione sentito il Consiglio Accademico ed inviate entro trenta giorni al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'approvazione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica.

Articolo 47. Intese e convenzioni con altre Istituzioni
1. In conformità ai regolamenti governativi di cui all'art. 2 comma 7 e comma 8 della Legge n. 508/99, l'Istituzione può partecipare alla costituzione di politecnici delle arti tramite convenzione. Le risorse per la partecipazione ai politecnici delle arti sono prioritariamente garantite dalle strutture che ne hanno promosso la costituzione.
2. L'Istituzione partecipa, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di formazione e ricerca e ad attività di consulenza, formazione del personale, in collaborazione con enti nazionali e internazionali.

Articolo 48. Risultati conseguiti nell'ambito dell'Istituzione
1. L'attribuzione dei diritti connessi al diritto d'autore per le produzioni realizzate a seguito di attività finalizzate alla formazione, o alla ricerca, svolte utilizzando strutture e mezzi finanziari forniti dall'Istituzione è regolata in via generale dalle norme di legge e dalla contrattazione decentrata.
2. In particolare, i diritti di esecuzione spettano all'Istituzione, salvo riconoscimento all'autore - esecutore del diritto morale di esecuzione o di creazione.

Articolo 49. Codice deontologico e carta dei diritti degli studenti
1. Il Codice deontologico dei docenti concerne l'espletamento dei rispettivi compiti e funzioni ed è deliberato dal Consiglio Accademico.  
2. La Carta dei diritti degli studenti è elaborata da un'apposita commissione paritetica congiunta composta da due rappresentanti della Consulta degli studenti e due docenti in rappresentanza del Collegio dei professori. Essa è adottata dal direttore, che se ne fa garante, a seguito della approvazione, separata, di almeno i due terzi dei componenti dei due rispettivi organi della Consulta degli Studenti e del Collegio dei professori.