Si informa l’utenza che in ottemperanza all’art. 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 dal 01 gennaio 2012 le Pubbliche Amministrazioni (tra cui questo Conservatorio) e i Privati gestori di pubblici servizi non possono più accettare né richiedere certificati, rilasciati da altre pubbliche amministrazioni, attestanti stati, qualità personali e fatti, pena la violazione dei doveri d’ufficio ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 445/2000.

Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà (art. 40 D.P.R. 445/2000).

Pertanto, d’ora innanzi i cittadini hanno diritto a richiedere e ad avere i certificati dalle pubbliche amministrazioni solo per utilizzo nei rapporti tra privati, ma questi verranno rilasciati in BOLLO (€ 14,62)* e, a pena di nullità, dovranno contenere la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.  

Sul tema, si allega la Direttiva n. 14/2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione.

 

Prot. n. 477/B5-a                                   

Reggio Calabria, 31.01.2012

Il Direttore
F.to M° Francesco Barillà

* fatta eccezione per i certificati da produrre agli uffici giudiziari (non sono soggetti al D.P.R. 445/2000) e per quelli da produrre ai privati per cui le norme prevedono già delle esenzioni (tabella B del D.P.R. 642/1972)