Regolamento Didattico dei Corsi di Diploma Accademico di Primo Livello

Art. 1 - Generalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle leggi vigenti, delle disposizioni ministeriali e delle direttive dello statuto del Conservatorio di Musica di Reggio Calabria (di seguito denominato Conservatorio), gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma accademico di primo livello.

Art. 2 - Definizioni


1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
a) aree disciplinari: l’insieme dei settori artistico-disciplinari definiti dal D.M. n. 90 del 3 luglio 2009;
b) attività formative: tutte le attività finalizzate alla formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle prove finali, alla produzione artistica, alle attività di ricerca, alle attività didattiche di gruppo, al tutorato, all’orientamento, ai tirocini, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
c) campo disciplinare: disciplina ricompresa in uno specifico settore artistico-disciplinare che costituisce materia di insegnamento;
d) consiglio di corso: l’insieme dei professori delle discipline afferenti al corso di diploma e uno studente designato dalla consulta degli studenti;
e) corsi di studio: i corsi di diploma accademico di primo livello;
f) credito formativo accademico, di seguito denominato CFA: la misura del volume di lavoro di apprendimento, comprensivo dello studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
g) curriculum: l’insieme delle attività formative specificate nei regolamenti didattici dei corsi di studio e finalizzate al conseguimento del titolo relativo;
h) declaratoria: la descrizione del settore disciplinare;
i) dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti;
l) obiettivi formativi: l’insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale al quale è finalizzato il corso di studio;
m) offerta formativa: l’insieme dei corsi, delle attività formative, di produzione e di ricerca attivati dal Conservatorio;
n) ordinamenti didattici dei corsi di studio: l’insieme delle discipline e delle attività previste nei curricula dei corsi di studio e l’insieme delle norme che li regolamentano;
o) regolamenti dei corsi di studio: i regolamenti concernenti la funzionalità dei singoli corsi di studio;
p) scuola: l’insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
q) settori artistico-disciplinari: raggruppamenti di discipline omogenee riconducibili alla medesima declaratoria;
r) struttura didattica: la struttura che programma e coordina il servizio didattico.

Art. 3 - Commissioni per gli esami di profitto


1. Gli studenti sostengono gli esami di profitto dinanzi ad una commissione che ne assicura il carattere pubblico nei limiti della normativa vigente.
2. Le commissioni per gli esami di profitto, formate da non meno di tre componenti, sono nominate dal direttore del Conservatorio. Possono far parte della commissione anche esperti esterni all’istituzione. Qualora il direttore faccia parte della commissione ne assume la presidenza.

Art. 4 - Commissione per la prova finale
1. La commissione per la prova finale del corso di studio è costituita da non meno di cinque docenti.
2. La commissione è presieduta dal direttore o da un suo delegato, e deve comprendere il/i professori che hanno curato la preparazione della prova finale e almeno un professore di riferimento della disciplina di indirizzo. Le commissioni sono costituite con nomina del direttore, assicurando una trasversalità di rappresentanza alle diverse aree formative. Possono essere chiamati a far parte della commissione anche esperti esterni all’istituzione.

Art. 5 - Programmazione didattica


1. Il calendario accademico è emanato dal direttore, previa approvazione e delibera del consiglio accademico.
2. Gli insegnamenti hanno durata semestrale o annuale. In relazione a esigenze specifiche possono essere previste differenti scansioni funzionali all'organizzazione didattica.
3. I periodi di svolgimento delle attività formative e il calendario delle lezioni sono determinati dagli organi preposti, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici.
4. Le sessioni d’esame sono tre; per ogni sessione d’esame possono essere previsti più appelli.
5. Per lo svolgimento delle prove di diploma accademico il Conservatorio garantisce tre sessioni distribuite nel corso dell’anno accademico. Le prove finali per il conseguimento del diploma accademico relative a ciascun anno accademico si svolgono entro la terza sessione.

Art. 6- Pubblicità degli atti


1. Il Conservatorio promuove tempestivamente forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte.
2. Annualmente il Conservatorio pubblica il Manifesto degli studi. Esso indica:
a) i piani degli studi, con le relative discipline e le indicazioni delle eventuali propedeuticità;
b) i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio;
c) l’eventuale numero massimo di iscritti per ogni corso;
d) le modalità e il calendario delle relative prove di ammissione;
e) le norme relative alle frequenze;
f) le condizioni, le modalità e ogni altro adempimento necessario all’immatricolazione e alla iscrizione ai corsi di studio;
g) il calendario accademico;
h) le modalità per la presentazione dei piani di studio individuali;
i) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Entro l’inizio dell’anno accademico il Conservatorio predispone la guida didattica redatta in conformità alle direttive europee. La guida didattica riporta il Manifesto annuale degli studi unitamente alle altre informazioni utili ad illustrare le attività programmate nonché scelte, opportunità e adempimenti degli studenti.
4. Il Conservatorio è tenuto a rendere noti entro l’inizio dell’anno accademico i programmi delle discipline attivate ed eventuali ulteriori informazioni.
5. Il Conservatorio individua e rende pubblico, ove necessario, il responsabile delle attività e delle procedure in conformità alla normativa vigente.

Art. 7- Orientamento e tutorato


1. Il Conservatorio attiva servizi di orientamento volti all’inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
2. Il Conservatorio istituisce attività di tutorato per i propri studenti, volta all’informazione sui corsi di studio, sui servizi per gli studenti, sul funzionamento amministrativo, sulle attività del Conservatorio e quant’altro ritenuto di interesse per gli studenti.

Art. 8 - Durata dei corsi di studio. Tempo pieno e tempo parziale


1. Negli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono definiti due tipi di curricula corrispondenti a differenti durate del corso:
a) curriculum con durata regolare per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi;
b) curriculum con durata superiore ma comunque pari a non oltre il doppio di quella regolare, per studenti che si qualificano “non impegnati a tempo pieno negli studi”.
2. Per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi la durata dei corsi accademici di primo livello è di norma di tre anni, fatto salvo quanto previsto dall’art. 18 c. 5.

Art. 9 - Ordinamento dei corsi di studio


1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono approvati dal consiglio accademico e adottati con decreto del direttore successivamente all’approvazione ministeriale, qualora necessaria.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti presso il Conservatorio determinano:
a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, con indicazione delle relative scuole di appartenenza;
b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
c) i CFA assegnati a ciascuna attività formativa riferiti alle tipologie di attività formative accademiche (di base, caratterizzanti, affini o integrative, ulteriori), articolate in uno o più settori artistico-disciplinari;
d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
e) la tipologia delle attività formative, in relazione al D.M. n. 154 del 12 novembre 2009;
f) le ore di lezione frontale;
g) le forme di valutazione per l'attribuzione dei CFA.

Art. 10 - Propedeuticità e sbarramenti

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere la propedeuticità di talune discipline o altre attività formative.
2. Per le discipline che si articolano in più annualità, lo studente può essere ammesso, in base ai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, a frequentare le annualità successive alla prima, negli anni accademici a seguire, anche nel caso non abbia sostenuto con esito positivo l’esame o qualsiasi altra forma di verifica del profitto prevista per le annualità precedenti. Per poter accedere alla verifica del profitto delle annualità successive alla prima sarà tuttavia necessario che egli abbia sostenuto con esito positivo quella relativa alle annualità precedenti.
3. Il mancato soddisfacimento dell’eventuale obbligo formativo aggiuntivo (debito) costituisce ostacolo al proseguimento della carriera.

Art. 11 - Esami e altre forme di verifica del profitto


1. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione della frequenza delle discipline dallo studente che abbia ottenuto le eventuali attestazioni di frequenza e rispettato le propedeuticità richieste dai singoli ordinamenti.
2. I regolamenti dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l’adeguata preparazione degli studenti ai fini dell’acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite e della prosecuzione della carriera.
3. In particolari casi, disciplinati nei regolamenti dei corsi di studio, l’esame o altra forma di verifica del profitto di discipline esecutive possono svolgersi per gruppi facendo salva comunque la riconoscibilità e valutabilità dell’apporto individuale.
4. Nel caso di una attività formativa articolata in forme diverse o in più moduli, le strutture didattiche potranno prevedere un’unica verifica che comprenda l’accertamento del profitto raggiunto per ciascuna dei moduli.
5. A seconda di quanto disposto dai regolamenti didattici del corso di studio, le verifiche di norma danno luogo a votazione per gli esami di profitto, ma possono anche consistere in un giudizio di idoneità.
6. Il voto è espresso in trentesimi e l’esame s’intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita all’unanimità la lode.
7. Il regolamento didattico del corso di studio può prevedere, oltre alle verifiche di carattere ordinario a cura delle commissioni d’esame, altre forme di attribuzione del credito.
8. Gli esami di profitto possono essere pratici (esecutivi o scritti) e/o orali; si possono prevedere anche forme articolate di verifica, eventualmente composte di prove successive da concludersi comunque con un controllo finale.
9. La votazione è riportata a cura della commissione esaminatrice e a firma di uno dei suoi componenti sul libretto dello studente.
10. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della relativa valutazione, di un esame già superato.

Art. 12 - Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di evidenziare le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano degli studi.
2. L'esame finale è di norma costituito da una prova di carattere tecnico-pratico-scientifico inerente l'indirizzo caratterizzante del corso di studi.
3. Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova finale sono disciplinate nei regolamenti dei corsi di studio.
4. Il voto finale è espresso in centodecimi, con eventuale lode. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodieci, delle votazioni conseguite nell’intero percorso formativo in funzione dei CFA acquisiti e delle diverse tipologie di attività formative. La media ponderata dei voti può essere integrata dalla commissione per un punteggio non superiore a x/110. L’eventuale lode deve essere assegnata all’unanimità dalla commissione.
5. La commissione può attribuire, con decisione unanime, la “menzione d’onore” o altre forme di riconoscimento accademico.
6. Lo svolgimento delle prove finali di diploma accademico e l’atto della proclamazione del risultato finale sono pubblici.
7. Il Conservatorio rilascia, come supplemento al diploma, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso.

Art. 13 - Ammissione ai corsi di studio


1. L’ammissione ai corsi accademici di primo livello attivati presso il Conservatorio è riservata agli studenti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo. In caso di spiccate capacità e attitudini, lo studente potrà essere ammesso anche prima del conseguimento di detti titoli, i quali dovranno comunque essere conseguiti entro il completamento del corso di diploma accademico.
2. L’ammissione ai corsi di cui ai commi precedenti è subordinata al superamento di un esame di ammissione che verifichi il possesso delle competenze teoriche, interpretative e/o compositive coerenti con i parametri delle istituzioni musicali europee di pari livello. Le competenze d’ingresso sono definite nei regolamenti di ciascun corso di studio.

Art. 14 - Debiti e ammissione condizionata


1. Qualora lo studente, durante l’esame di ammissione, evidenzi lacune nella preparazione, avrà l’obbligo di colmare i debiti rilevati anche attraverso la frequenza di apposite attività formative.
2. I criteri per l’attribuzione dei debiti sono regolamentati dalle strutture didattiche competenti e deliberati dal consiglio accademico.


Art. 15 - Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali

1. Gli ordinamenti didattici definiscono l’articolazione dei curricula di ciascun corso di studi, con l’indicazione delle discipline attivate, delle attività formative obbligatorie, degli eventuali moduli didattici e delle ulteriori attività formative.
2. Il piano degli studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al comma 1, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici.
3. Il piano degli studi è approvato dalla competente struttura didattica, tenuto conto dei criteri definiti dal consiglio accademico.
4. Lo studente può richiedere di frequentare attività didattiche aggiuntive rispetto al piano degli studi prescelto sempre che ciò non costituisca onere di spesa per il Conservatorio. Il superamento delle suddette materie mediante esame o verifica attribuisce crediti comunque non eccedenti il 30% di quelli previsti dal corso cui lo studente è iscritto.
5. La presentazione da parte degli studenti dei rispettivi piani degli studi ha luogo entro i termini stabiliti dal Consiglio accademico.
6. Lo studente può comunque proporre modifiche al piano degli studi all’inizio di ciascun anno accademico, approvate compatibilmente con le esigenze di funzionalità dei singoli corsi.

Art. 16 - Fuori corso e ripetenza


1. La ripetizione della frequenza di una disciplina nell'ambito del corso può essere concessa, secondo modalità definite dalle singole istituzioni in autonomia e inserite nei singoli regolamenti dei corsi. La predetta disposizione si applica anche nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di frequenza.
2. Lo studente che, pur avendo completato gli anni di iscrizione, non abbia maturato i CFA sufficienti per essere ammesso a sostenere la prova finale potrà usufruire di ulteriori anni accademici [secondo le modalità fissate dalle singole istituzioni] per completare il percorso formativo assumendo la qualifica di studente fuori corso.

Art. 17 - Crediti formativi accademici


1. Il Conservatorio aderisce al E.C.T.S. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dal Conservatorio danno luogo all’acquisizione di crediti ai sensi della normativa in vigore.
2. Un credito corrisponde a venticinque ore di lavoro dello studente, comprensive dei tempi di frequenza delle lezioni, dei laboratori, dei seminari, delle esercitazioni e delle altre attività formative, dei tempi di studio e comunque di impegno personale necessari per completare la formazione per il superamento dell’esame o di altre forme di verifica del profitto, nonché per la realizzazione di altre attività artistiche o formative.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano, sulla base dei decreti ministeriali, la misura dei crediti corrispondenti alle varie attività previste per il conseguimento del titolo di studio. Le tipologie previste sono: individuali; d’insieme o di gruppo; collettive teorico o pratiche; laboratori.
4. L’attività annuale media di uno studente impegnato a tempo pieno è stimata di norma in sessanta crediti.

Art. 18 - Acquisizione e riconoscimento dei crediti


1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:
a) il superamento delle prove d’esame e delle altre forme di verifica del profitto al termine delle diverse attività formative contemplate nell’ordinamento didattico, ferma restando, ove prevista, la quantificazione del profitto;
b) la partecipazione alle attività di produzione e di ricerca dell’Istituzione;
c) lo svolgimento, anche esternamente al Conservatorio, di attività formative, artistiche, di ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente;
d) il superamento della prova finale.
2. Gli studenti che abbiano già compiuto attività formative contemplate nell’ordinamento didattico del corso di studio prescelto potranno ottenere il riconoscimento dei corrispondenti crediti su presentazione di specifica documentazione.
3. Nel caso di trasferimento da altro corso del Conservatorio o da altra istituzione di pari grado, le strutture didattiche competenti operano il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente sulla base dei seguenti criteri:
a) riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di provenienza, fino al raggiungimento del totale del numero dei crediti dello stesso settore disciplinare previsti dall’ordinamento didattico del corso di destinazione, per ciascuna tipologia di attività formativa;
b) riconoscimento, sulla base delle affinità didattiche e di contenuto, di quelle attività formative non corrispondenti a insegnamenti attivati presso l’istituto e per le quali non sussista il riferimento comune del settore artistico-disciplinare;
c) il Conservatorio può riconoscere come crediti le conoscenze e le abilità professionali riconducibili a specifiche discipline.
4. All’atto dell’iscrizione lo studente può richiedere il riconoscimento di attività professionali e didattiche già maturate esternamente al Conservatorio, attestate da idonea documentazione.
5. Stante il riconoscimento di una misura sufficiente di crediti corrispondenti ad attività formative o lavorative già svolte, è lasciata all’autonomia del Conservatorio la possibilità di abbreviare la durata normale dei corsi di studio, contemplando la possibilità di iscrizioni ad anni successivi al primo.

Art. 19 - Lingua comunitaria


1. Il Conservatorio attiva, anche in convenzione, appositi corsi per l’apprendimento obbligatorio di una lingua straniera dell’Unione Europea tenendo conto del grado di preparazione iniziale degli studenti.

Art. 20 - Corsi frequentati presso istituti convenzionati di pari grado


1. Il Conservatorio può stipulare apposite convenzioni con altri istituti di pari livello al fine di consentire ai propri studenti di avvalersi degli insegnamenti ivi attivati.

Art. 21 - Passaggi di corso e prosecuzione degli studi


1. Lo studente di un corso accademico di primo livello può chiedere in qualunque anno di corso, con domanda inoltrata al direttore, il passaggio ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso il Conservatorio, con il riconoscimento totale o parziale dei crediti eventualmente già acquisiti ai fini del conseguimento del relativo titolo di studio.
2. I passaggi ad altri corsi di studio sono condizionati al superamento delle relative prove di ammissione.
3. I termini per la presentazione delle domande di passaggio di corso sono determinati annualmente dal consiglio accademico, sentite le competenti strutture didattiche.
4. È garantita la facoltà per gli studenti iscritti a un qualsiasi previgente ordinamento di optare per il passaggio ai corsi di diploma accademico di primo livello, previa verifica del possesso delle conoscenze e competenze richieste per l’ammissione ai corsi accademici.

Art. 22 - Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero


1. Il Conservatorio favorisce gli scambi di studenti con istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di programmi internazionali di mobilità o di apposite convenzioni.

Art. 23 - Iscrizione a corsi singoli


1. I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea in possesso di un diploma di scuola media superiore, o i cittadini extracomunitari in possesso di titoli di studio riconosciuti equipollenti, non iscritti ad alcun corso di studi presso istituti di Alta Formazione musicale possono chiedere di essere iscritti a singole discipline attivate nel Conservatorio, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d’esame e ad avere regolare attestazione dei crediti acquisiti. Sulle relative domande, corredate dall’indicazione del titolo di studio posseduto, da presentare con le modalità e nei termini stabiliti dal consiglio accademico, deliberano le strutture didattiche competenti, tenuto conto dell’organizzazione didattica.