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Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Alta Formazione Artistica e Musicale

CONSERVATORIO DI MUSICA "F. CILEA"

Via Aschenez prolung., 1 - 89123 Reggio Calabria

Tel. 0965/812223 Fax 0965/24809

 

REGOLAMENTO DIDATTICO

(Aggiornato al 25.01.2011)

TITOLO PRIMO – Norme comuni e organizzative

Capo I – Generalità e definizioni

 

 

Art. 1.

(Generalità)

 

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive dello statuto del Conservatorio di Musica di “F. Cilea” di Reggio Calabria (in seguito Conservatorio), gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, nonché i criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative del Conservatorio.

 

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti nel Conservatorio sono definiti nella parte II del presente regolamento.

 

3. Gli ordinamenti didattici di cui al presente regolamento sono sottoposti a verifica periodica, anche su richiesta delle strutture didattiche interessate, al fine di provvedere all’aggiornamento degli obiettivi formativi, dei contenuti e dei relativi crediti.

 

 

Art. 2.

(Definizioni)

 

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

a) Aree disciplinari: l’insieme dei settori artistico-disciplinari definiti dai relativi decreti ministeriali;

b) Attività formative: tutte le attività finalizzate alla formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle dissertazioni, alla produzione artistica, alle attività di ricerca, alle attività didattiche di gruppo, ai tirocini, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

c) Campo disciplinare di competenza: l’insieme degli insegnamenti afferenti al settore artistico-disciplinare;

c) Corsi di formazione musicale di base: le attività formative finalizzate all’acquisizione delle conoscenze, competenze e abilità necessarie per l’accesso all’alta formazione;

d) Corsi di studio: i corsi di diploma accademico di primo livello, i corsi di diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di perfezionamento o master, i corsi di formazione alla ricerca;

e) Credito formativo accademico (CFA) o, più brevemente, credito: la misura del volume di lavoro di apprendimento, comprensivo dello studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;

f) Curricolo: l’insieme delle attività formative specificate nei regolamenti didattici dei corsi di studio e finalizzate al conseguimento del titolo relativo;

g) Declaratoria: la descrizione del settore disciplinare;

h) Dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica, delle scuole ad esso afferenti;

i) Obiettivi formativi: l’insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale al quale è finalizzato il corso di studio;

l) Offerta formativa: l’insieme dei corsi e delle altre attività formative presenti nel Conservatorio;

m) Ordinamenti didattici dei corsi di studio: l’insieme degli insegnamenti e delle attività previste nei curricoli dei corsi di studio;

m) Ordinamenti didattici dei corsi di studio: l’insieme delle norme che regolano i curricoli dei corsi di studio;

n) Regolamenti dei corsi di studio: i regolamenti concernenti la funzionalità dei singoli corsi di studio;

o) Scuola: l’insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;

p) Settori artistico-disciplinari: insegnamenti attivati raggruppati per omogeneità disciplinare;

q) Struttura didattica: la struttura che programma ed eroga il servizio didattico;

r) Titoli di studio: il diploma accademico di primo livello, il diploma accademico di secondo livello, il diploma accademico di specializzazione, il diploma accademico di formazione alla ricerca e il diploma di perfezionamento o master.

 

 

Capo II – Strutture didattiche

 

 

Art. 3.

(Organismi responsabili delle strutture didattiche)

 

1. Il Conservatorio, nel rispetto dello Statuto, si articola in strutture didattiche e attiva gli organismi responsabili per il funzionamento di esse.

 

2. Il Conservatorio in prima applicazione attiva i dipartimenti secondo quanto indicato nella tabella B allegata al presente regolamento.

 

3. Qualora se ne ravvisi l’opportunità, con decreto del Direttore su delibera del Consiglio accademico, possono essere costituite altre strutture organizzative di coordinamento della ricerca e della produzione che raggruppano differenti scuole sulla base dell’omogeneità degli ambiti di studio, storici o interpretativi. Possono altresì essere istituite ulteriori strutture con identiche funzioni delle precedenti, anche in relazione ad ambiti disciplinari non riferibili a specifiche scuole.

 

 

 

Capo III – Organizzazione della didattica

 

Sezione I - Docenti

 

 

Art. 4.

(Modalità di attribuzione dei compiti didattici)

 

1. Nell’ambito delle attività formative istituzionali, l’attribuzione delle docenze ai professori spetta al Consiglio accademico.

 

2. Salvo il caso di titolarità definita per legge, il Consiglio Accademico può attribuire incarichi di docenza a docenti interni in possesso di competenze didattiche, artistiche, scientifiche, professionali comprovate, attinenti alla specifica disciplina.

 

3. Nel caso di particolari esigenze artistiche, didattiche o organizzative, l’incarico può essere conferito anche a professori a contratto. Detto personale partecipa alle attività delle strutture didattiche per la durata del contratto nelle modalità stabilite dai regolamenti interni.

 

 

Art. 5.

(Commissioni per gli esami di profitto)

 

1. Gli esami di profitto si svolgono di fronte ad una commissione che ne assicura il carattere pubblico nei limiti della normativa vigente.

 

2. Le commissioni per gli esami di profitto, formate di norma da tre componenti, sono nominate dal Direttore del Conservatorio. Possono far parte della commissione anche esperti della materia esterni all’istituzione.

 

3. La Commissione designa tra i componenti un segretario incaricato della verbalizzazione.

 

 

Art. 6.

(Commissione per la prova finale)

 

1. La commissione per la prova finale del corso di studio è costituita da non meno di cinque componenti.

 

2. La commissione, nominata dal Direttore, è composta dallo stesso o suo delegato, che la presiede, da uno o più relatori, e da professori del Conservatorio. Possono far parte della commissione anche esperti della materia esterni all’istituzione.

 

3. La commissione designa tra i componenti un segretario incaricato della verbalizzazione.

 

 

Art. 7.

(Programmazione didattica)

 

1. La durata dell’anno accademico va dal 1 novembre al 31 ottobre.

 

2. Il calendario accademico è emanato dal Direttore, sentito il Consiglio accademico di norma entro il 31 maggio.

 

3. Il Consiglio Accademico, acquisite le eventuali proposte formulate dalle strutture didattiche, programma le attività dei corsi accademici di primo e di secondo livello e di ogni altro corso attivabili, salvo specifiche esigenze, nel successivo anno accademico.

 

4. Gli insegnamenti hanno durata semestrale o annuale. In relazione a esigenze specifiche possono essere previste differenti scansioni funzionali all’organizzazione didattica.

 

5. I periodi di svolgimento delle attività formative e il calendario delle lezioni sono determinati dal Direttore, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici. Ulteriori attività di didattica finalizzata possono comunque svolgersi nei periodi di interruzione delle attività didattiche relative ai corsi ordinamentali.

 

6. Le sessioni d’esame sono di norma tre; per ogni sessione d’esame possono essere previsti più appelli.

 

7. Il Conservatorio rende noto agli studenti il calendario degli esami con un anticipo di almeno venti giorni.

 

8. Le prove finali per il conseguimento del diploma accademico di primo o di secondo livello relative a ciascun anno accademico si svolgono entro il 30 aprile dell’anno accademico successivo; le prove finali possono essere sostenute dagli studenti iscritti all’anno accademico precedente senza necessità di reiscrizione entro tale data.

 

9. Per lo svolgimento delle prove di diploma accademico il Conservatorio garantisce di norma tre sessioni distribuite nel corso dell’anno accademico.

 

 

Art. 8.

(Verifica e valutazione delle attività didattiche)

 

1. Il Consiglio accademico provvede periodicamente ad una verifica dell’efficacia, della funzionalità e della qualità della didattica.

 

2. I risultati della verifica, oltre che oggetto di valutazione da parte degli organi di governo per le opportune azioni, sono portati a conoscenza delle strutture didattiche per gli interventi di competenza.

 

3. I risultati della verifica costituiscono criterio di programmazione dell’attività didattica e sono utilizzati anche al fine della revisione periodica degli ordinamenti didattici dei corsi di studio.

 

Art. 9.

(Pubblicità degli atti)

 

1. Il Conservatorio promuove forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte.

 

2. Annualmente il Conservatorio pubblica il manifesto degli studi. Esso indica:

a) I piani di studio, con i relativi insegnamenti e le indicazioni delle eventuali propedeuticità;

b) I requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio;

c) L’eventuale numero massimo di iscritti per ogni corso;

d) Le modalità e il calendario delle relative prove di ammissione;

e) Le norme relative alle frequenze;

f) Le condizioni, le modalità e ogni altro adempimento necessario all’immatricolazione e all’iscrizione ai corsi di studio;

g) Il calendario accademico;

h) Le modalità per la presentazione dei piani di studio individuali;

i) Ogni altra indicazione ritenuta utile.

 

3. Entro l’inizio dell’anno accademico il Conservatorio predispone la guida didattica redatta in conformità alle direttive europee. La guida didattica riporta il manifesto annuale degli studi unitamente alle altre informazioni utili ad illustrare le attività didattiche programmate e a favorire le scelte e gli adempimenti degli studenti.

 

4. Il Conservatorio è tenuto a rendere noto entro l’inizio dell’anno accademico i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati, ed eventuali ulteriori informazioni utili.

 

5. Il Conservatorio individua e rende pubblico, ove necessario, il responsabile delle attività e delle procedure in conformità alla normativa vigente.

 

 

 

Sezione II – Studenti

 

Art. 10.

(Iscrizioni)

 

1. La qualifica di studente del Conservatorio è riservata agli iscritti ai corsi di studio che siano in regola con le procedure di iscrizione e con i versamenti di tasse e contribuzioni previste.

 

2. Le domande di immatricolazione e il rinnovo dell’iscrizione avvengono nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio accademico.

 

3. È consentita l’iscrizione con riserva ad altro corso di studi allo studente che frequenti l’ultimo anno di corso e programmi di sostenere la prova finale nell’ultima sessione dello stesso. L’iscrizione potrà essere formalizzata, sciogliendo la riserva, solo se la prova finale sia sostenuta e superata in tale sessione.

 

Art. 11.

(Sospensione e rinuncia agli studi)

 

1. Lo studente che, essendo stato iscritto ad un corso accademico di primo o di secondo livello, non rinnovi l’iscrizione, conserva la possibilità di riaccedere, a domanda, al medesimo corso di studi per l’anno di corso successivo all’ultimo frequentato, entro i successivi tre anni accademici nel caso di corso accademico di primo livello o entro i successivi due anni accademici nel caso di corso accademico di secondo livello, fatte salve le verifiche dei crediti acquisiti, l’effettiva disponibilità del posto e l’avvenuta regolarizzazione della propria posizione amministrativa.

 

2. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici per iscriversi e frequentare corsi di studio presso istituti di pari grado italiani o esteri. La sospensione può essere concessa dal Direttore sentito il Consiglio accademico.

 

3. Nel periodo di interruzione o di sospensione degli studi, lo studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi. L’importo da versare all’atto della ripresa degli studi è stabilito dal Consiglio di amministrazione.

 

4. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volontà con un atto scritto. La rinuncia è irrevocabile, tuttavia essa non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione anche al medesimo corso di studio.

 

5. Conseguentemente alla rinuncia dello studente il Conservatorio rilascia la certificazione della carriera svolta e dei crediti conseguiti fino a quel momento. In caso di nuova immatricolazione l’eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti è operato dalla competente struttura didattica previa verifica della loro non obsolescenza.

 

6. Lo studente che dopo aver rinunciato agli studi sia stato riammesso alla prosecuzione della carriera è tenuto a versare il contributo relativo alla ricognizione degli studi nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.

 

 

Art. 12.

(Orientamento e tutorato)

 

1. Il Conservatorio promuove attività di orientamento alla scelta accademica sia attraverso incontri sia attraverso la produzione e la diffusione di materiale documentario anche audiovisivo e di test di autovalutazione; a tal fine il Consiglio accademico, sentite le strutture didattiche, predispone un piano di attività da svolgere in collaborazione anche con enti pubblici e privati, nonché con istituti di istruzione secondaria superiore ai sensi del DPR 212/2005.

 

2. Anche al fine di agevolare una scelta consapevole degli studi, il Conservatorio fornisce adeguata informazione sui percorsi formativi delle varie strutture didattiche e diffonde il manifesto annuale degli studi.

 

3. Il Conservatorio attiva servizi di orientamento volti all’inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.

 

4. Il Conservatorio istituisce attività di tutorato per i propri studenti, volta all’informazione sui corsi di studio, sui servizi per gli studenti, sul funzionamento amministrativo, sulle attività del Conservatorio e quant’altro ritenuto di interesse per gli studenti; a tal fine vengono utilizzate specifiche figure di tutor scelte tra il personale interno all’istituzione.

 

5. Il Conservatorio si attiva per una completa integrazione degli studenti diversamente abili.

 

TITOLO SECONDO – Autonomia didattica

 

Capo I – Norme comuni

 

Art. 13.

(Titoli di studio e offerta formativa)

 

1. Il Conservatorio rilascia i seguenti titoli di studio:

a) Diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello;

b) Diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello;

c) Diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione;

d) Diploma di perfezionamento (master di primo e di secondo livello), conseguito al termine del corso di perfezionamento;

e) Diploma accademico di formazione alla ricerca conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca in campo musicale di durata non inferiore ai tre anni.

 

2. I corsi accademici di specializzazione sono attivati con riferimento, fra gli altri, agli ambiti professionali creativo-interpretativo, didattico-pedagogico, metodologico-progettuale, delle nuove tecnologie e linguaggi, della valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico.

 

3. I corsi di perfezionamento o master sono attivati in relazione ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio, di aggiornamento, di qualificazione professionale.

 

4. Sulla base di apposite convenzioni, il Conservatorio può rilasciare i titoli di studio di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane ed estere di corrispondente livello, secondo la normativa vigente.

 

5. Oltre ai corsi di studio di cui ai commi precedenti, il Conservatorio può attivare ulteriori attività formative disciplinate nel capo II del presente titolo.

 

 

Art. 14.

(Attivazione dei corsi)

 

1. I corsi di studio attivati dal Conservatorio sono definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente Regolamento, con l’indicazione delle scuole e del dipartimento di riferimento.

 

2. Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inserimento nel presente Regolamento.

 

 

Art. 15

 

(Durata dei corsi di studio; tempo pieno e tempo parziale)

 

1. Per conseguire il diploma accademico di primo livello lo studente deve aver acquisito 180 crediti. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello lo studente deve aver acquisito 120 crediti. Per conseguire il diploma di perfezionamento o master, lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti. Per conseguire il diploma di specializzazione i singoli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano il numero minimo di crediti da acquisire, comunque non inferiori a 120.

 

2. Per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi la durata normale dei corsi accademici di primo livello è di tre anni e la durata normale dei corsi di accademici di secondo livello è di due anni ulteriori dopo il diploma di primo livello.

 

3. Possono essere previsti corsi di durata superiore, comunque non oltre il doppio della durata normale, per studenti non impegnati a tempo pieni negli studi.

 

4. Salvo diversa opzione all’atto dell’immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio disciplinano le modalità di passaggio da un regime d’impegno all’altro; tale passaggio deve comunque essere richiesto alla struttura didattica competente, la quale delibererà tenendo conto della carriera svolta, degli anni di iscrizione e delle disponibilità dei posti.

 

 

Art. 16.

(Ordinamento dei corsi di studio)

 

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, di cui alla parte II del presente regolamento, sono approvati dal Consiglio accademico e adottati con decreto del Direttore successivamente all’approvazione ministeriale qualora necessaria.

 

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti presso il Conservatorio, determinano:

a) Le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative scuole di appartenenza;

b) Il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricoli;

c) I crediti assegnati a ciascuna attività formativa riferiti alle tipologie di attività formative accademiche (di base, caratterizzante, affine o integrativa), articolate in uno o più settori artistico-disciplinari;

d) Le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo.

 

3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di secondo livello stabiliscono quali crediti, oltre quelli già acquisiti nei corsi di primo livello e riconosciuti validi, sono ritenuti necessari per l’eventuale prosecuzione degli studi; per ciascun corso di secondo livello deve trovare integrale riconoscimento dei crediti almeno un corso di primo livello.

 

4. Ulteriori corsi di studio oltre a quelli previsti nel presente regolamento, definiti con le medesime procedure, costituiscono integrazione al regolamento stesso. Il CdA è tenuto a verificare la congruità finanziaria dei nuovi corsi proposti.

 

 

Art. 17.

(Regolamento dei corsi di studio)

 

1. I regolamenti dei corsi di studio, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento didattico dell’Istituzione e delle normative vigenti, sono proposti dalle competenti strutture didattiche, approvati dal Consiglio accademico ed emanati dal Direttore.

 

2. I regolamenti proposti devono obbligatoriamente contenere:

a) L’elenco degli insegnamenti dei corsi di studio con la loro eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;

b) Gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;

c) I curricoli offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;

d) La tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto, nonché le caratteristiche specifiche della prova finale per il conseguimento del titolo;

e) Le disposizioni sugli obblighi di frequenza;

f) Le attività compensative l’obbligo della frequenza in caso di deroga;

g) L’eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno.

 

3. I regolamenti dei corsi di studio definiscono le conoscenze richieste per l’accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.

 

 

Art. 18.

(Mantenimento e soppressione di corsi)

 

1. Il Consiglio accademico valuta la persistenza delle condizioni che hanno determinato l’attivazione dei corsi di studio e propone al Consiglio di amministrazione il mantenimento o la disattivazione dei medesimi.

 

2. Nel caso di disattivazioni di corsi di studio il Conservatorio assicura agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo; nel decreto di disattivazione è disciplinata la modalità del passaggio ad altri corsi di studio attivati, con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti, per gli studenti che ne facessero richiesta. La disattivazione comporta la cessazione delle immatricolazioni e il graduale esaurimento del ciclo di studi. Della delibera di disattivazione è data comunicazione al competente Ministero.

 

 

Art. 19.

(Corsi di studio ad accesso programmato)

 

1. Il numero massimo di studenti ammessi ai corsi di studio è programmato dal Consiglio accademico, sentite le strutture didattiche competenti. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Direttore, sentito il Consiglio accademico, sulla base dell’accertamento di particolari doti musicali segnalate dalle commissioni preposte agli esami di selezione.

 

2. Il Consiglio accademico determina la data con cui il Conservatorio provvede a indicare il calendario e le modalità di attuazione delle prove di ammissione, i cui contenuti sono stabiliti dalle strutture didattiche interessate e indicati nel regolamento dei corsi di studio, unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione.

 

3. Le prove si svolgono sotto la responsabilità di un’apposita commissione, così come individuata nel regolamento dei corsi di studio interessati, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del Consiglio accademico.

 

4. Le graduatorie sulla cui base gli studenti interessati potranno richiedere l’immatricolazione sono rese pubbliche con la massima tempestività e comunque non oltre otto giorni dallo svolgimento delle prove.

 

5. Il candidato che risulti idoneo alla selezione dei corsi con numero programmato ha diritto ad iscriversi solo se rientra nel numero programmato precedentemente comunicato.

 

6. Nei corsi non accademici per i quali non sia previsto il numero programmato, le competenti strutture didattiche indicano i requisiti curricolari richiesti per l’ammissione.

 

7. Le verifiche di cui ai commi precedenti possono essere effettuate anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, enti e istituzioni anche privati.

 

 

Art. 20.

(Tipologia delle forme didattiche)

 

1. Ciascuna attività formativa può comportare diverse modalità di svolgimento e di interazione fra studenti e docenti. In particolare possono essere previste lezioni frontali individuali, lezioni frontali collettive, esercitazioni, laboratori, attività pratiche, a distanza e intensive, tirocini formativi, seminari, progetti, produzioni artistiche, relazioni e produzioni di testi e ipertesti anche multimediali, attività di studio individuale guidato o autonomo, di tutorato, di autovalutazione e di altro tipo.

 

2. I regolamenti dei corsi di studio precisano le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa indicandone, nel rispetto delle disposizioni ministeriali in materia, gli obblighi di frequenza.

 

3. Nell’ambito della formulazione del calendario delle attività didattiche e formative le strutture didattiche competenti debbono prevedere, qualora ricorra la fattispecie, particolari modalità organizzative che consentano agli studenti ammessi ai sensi dell’art. 12 comma 4 del DPR 212/2005, la contemporanea frequenza ai corsi di istruzione e formazione della scuola secondaria superiore.

 

4. I regolamenti dei corsi di studio, nel caso in cui consentano deroghe agli obblighi di frequenza previsti per specifici insegnamenti dei corsi accademici, in particolare per gli studenti non impegnati a tempo pieno negli studi, stabiliscono gli obblighi sostitutivi da soddisfare.

 

 

Art. 21.

(Propedeuticità e sbarramenti)

 

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere la propedeuticità di taluni insegnamenti o altra attività formativa. Il controllo relativo al rispetto delle propedeuticità è demandato alla competenza della commissione in sede di esame di profitto.

 

2. Per i corsi di insegnamento che si articolano in più annualità, lo studente può essere ammesso, in base ai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, a frequentare le annualità successive alla prima, negli anni accademici a seguire, anche nel caso non abbia sostenuto con esito positivo l’esame o qualsiasi altra forma di verifica del profitto prevista per le annualità precedenti. Per poter accedere alla verifica del profitto delle annualità successive alla prima sarà tuttavia necessario che egli abbia sostenuto con esito positivo quella relativa alle annualità precedenti.

 

3. Il mancato soddisfacimento dell’eventuale obbligo formativo aggiuntivo (debito) costituisce ostacolo al proseguimento della carriera.

 

 

Art. 22.

(Esami e altre forme di verifica del profitto)

 

1. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti, dallo studente che abbia ottenuto le eventuali attestazioni di frequenza e rispettato le propedeuticità richieste dai singoli ordinamenti; egli deve altresì essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi.

 

2. I regolamenti dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l’adeguata preparazione degli studenti ai fini dell’acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite e della prosecuzione della carriera. Tali accertamenti devono avere luogo in condizioni che garantiscano l’approfondimento, l’obiettività e l’equità della valutazione in stretta relazione con l’attività formativa seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.

 

3. In particolari casi, disciplinati nei regolamenti dei corsi di studio, l’esame o altra forma di verifica del profitto di discipline esecutive possono svolgersi per gruppi facendo salva comunque la riconoscibilità e valutabilità dell’apporto individuale.

 

4. Nel caso di attività didattica articolata in forme diverse o in più moduli, le strutture didattiche potranno prevedere un’unica verifica che comprenda l’accertamento del profitto raggiunto per ciascuna delle suddette attività.

 

5. A seconda di quanto disposto dai regolamenti didattici del corso di studio, gli accertamenti di norma danno luogo a votazione (per gli esami di profitto), ma possono anche consistere in un giudizio di idoneità.

 

6. Il voto è sempre espresso in trentesimi e l’esame s’intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita all’unanimità la lode.

 

7. Il regolamento didattico del corso di studio può prevedere, oltre alle verifiche di carattere ordinario a cura delle commissioni d’esame, altre forme di attribuzione del credito.

 

8. Gli esami di profitto possono essere pratici (esecutivi o scritti) e/o orali; si possono prevedere anche forme articolate di accertamento, eventualmente composte di prove successive da concludersi comunque con una valutazione finale.

 

9. I verbali degli esami di profitto sono validi se firmati dall’intera commissione; lo studente è tenuto a firmare il verbale all’atto del riconoscimento, quale attestazione della sua presentazione alla prova.

 

10. L’esame viene registrato nella carriera dello studente, con la relativa votazione, solo nel caso in cui sia stato superato. La valutazione d’insufficienza non è corredata da votazione.

 

11. La votazione è riportata a cura della commissione esaminatrice e a firma di uno dei suoi componenti sul libretto dello studente.

 

12. Lo studente ha facoltà di ritirarsi dagli esami fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.

 

13. Gli esami sostenuti nel periodo dal 01 novembre al 30 aprile dell’anno accademico successivo sono pertinenti all’anno accademico precedente e non richiedono reiscrizione.

 

14. Fatti salvi i casi di iterazione eventualmente consentiti dagli ordinamenti dai regolamenti didattici dei corsi di studio, non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato.

 

 

Art. 23.

(Conseguimento del titolo di studio e prova finale)

 

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di mettere in luce le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano di studi.

 

2. La prova finale è di norma costituita da una parte interpretativa-esecutiva o compositiva svolta nell’indirizzo caratterizzante del corso di studi e dalla discussione di un elaborato di adeguato valore artistico-scientifico.

 

3. Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova finale sono disciplinate nei regolamenti dei corsi di studio.

 

4. Il voto finale è espresso in centodecimi, con eventuale lode. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodecimi, delle votazioni conseguite nell’intero percorso formativo. La media ponderata dei voti può essere integrata dalla commissione per un punteggio non superiore a 10/110. L’eventuale lode deve essere assegnata all’unanimità dalla commissione.

 

5. La commissione può attribuire, con decisione unanime, la “menzione d’onore” o altre forme di riconoscimento accademico.

 

6. Lo svolgimento delle prove finali di diploma accademico di primo e di secondo livello è pubblico e pubblico è l’atto della proclamazione del risultato finale.

 

7. Il Conservatorio rilascia, come supplemento al diploma, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curricolo seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso.

 

 

Art. 24.

(Ammissione ai corsi di studio)

 

1. L’ammissione ai corsi accademici di primo livello attivati presso il Conservatorio è riservata agli studenti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo o, in caso di spiccate capacità e attitudini, che conseguiranno lo stesso entro il completamento del corso di studio.

 

2. L’ammissione ai corsi accademici di secondo livello è riservata agli studenti in possesso di diploma accademico di primo livello, o di diploma di laurea, o di diploma di conservatorio congiunto ad un diploma di scuola secondaria superiore. Possono essere altresì ammessi studenti in possesso di altro titolo di studio equivalente conseguito all’estero e riconosciuto idoneo. I predetti titoli debbono essere coerenti con il corso prescelto.

 

3. L’ammissione ai corsi di cui ai commi precedenti è subordinata al superamento di un esame di selezione che verifichi il possesso delle competenze musicali e culturali necessarie. Le competenze d’ingresso sono definite nei regolamenti di ciascun corso di studio.

 

4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo. Nei relativi regolamenti didattici di corso può essere indicato l’eventuale requisito minimo del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale.

 

5. Per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo.

 

6. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o master occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea oppure di diploma di Conservatorio congiuntamente al diploma di maturità. Nei relativi regolamenti didattici di corso può essere indicato l’eventuale requisito minimo del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale.

 

7. I requisiti e le modalità di ammissione ai corsi accademici di specializzazione, di formazione alla ricerca, di perfezionamento o master nonché ai corsi di formazione permanente e ricorrente e agli altri corsi attivati presso il Conservatorio, sono disciplinati dai relativi regolamenti nel rispetto della normativa.

 

8. Il riconoscimento dell’idoneità dei titoli di studio conseguiti all’estero, ai fini dell’ammissione ai corsi, è deliberato dal Consiglio Accademico nel rispetto delle direttive dell’Unione Europea e degli accordi internazionali in materia.

 

 

 

 

 

Art. 25.

(Debiti e ammissione condizionata)

 

1. Qualora l’esame di selezione abbia evidenziato lacune nella preparazione dello studente, le competenti strutture didattiche indicano gli specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare secondo le modalità stabilite dal Consiglio accademico, attraverso la frequenza di apposite attività formative.

 

2. Agli studenti ammessi ai corsi di secondo livello il cui curricolo di studi non sia pienamente coerente con il corso prescelto, potranno essere attribuiti debiti formativi da estinguere con forme di didattica integrativa.

 

3. I criteri per l’attribuzione dei debiti sono deliberati dal Consiglio accademico.

 

 

Art. 26.

(Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali)

 

1. Gli ordinamenti didattici definiscono l’articolazione dei curricoli di ciascun corso di studi, con l’indicazione degli insegnamenti attivati, delle attività formative obbligatorie, degli eventuali moduli didattici e delle ulteriori attività formative.

 

2. Il piano di studio di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al comma 1, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici.

 

3. Il piano di studio è approvato dalla competente struttura didattica, tenuto conto dei criteri definiti dal Consiglio accademico.

 

4. Lo studente può chiedere di essere ammesso a frequentare attività didattiche aggiuntive rispetto al piano di studio prescelto che, in caso di superamento delle relative prove d’esame, costituiscono crediti riconoscibili secondo la normativa vigente.

 

5. La presentazione da parte degli studenti dei rispettivi piani di studio ha luogo entro i termini stabiliti dal Consiglio accademico.

 

6. Lo studente può comunque proporre modifiche al piano di studi all’inizio di ciascun anno accademico, approvate compatibilmente con le esigenze di funzionalità dei singoli corsi.

 

 

Art. 27.

(Fuori corso e ripetenza)

 

1. La ripetizione della frequenza ad una disciplina può essere concessa una sola volta nell’ambito del corso, secondo le modalità definite con specifici regolamenti. La predetta disposizione si applica anche nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di frequenza.

 

2. Lo studente che, pur avendo completato gli anni d’iscrizione, non abbia maturato i crediti sufficienti per essere ammesso a sostenere la prova finale potrà usufruire di ulteriori anni accademici, nei limiti stabiliti ai successivi commi 3 e 4, per completare il percorso formativo assumendo la qualifica di “studente fuori corso”.

 

3. Lo studente che non concluda il corso di studi entro il doppio della durata dei corsi, come risulta prevista all’art. 14 del presente regolamento, è dichiarato decaduto.

 

4. È altresì dichiarato decaduto lo studente che al termine del terzo anno del primo livello e del secondo anno del secondo livello non abbia acquisito i crediti relativi al primo anno di corso.

 

 

Art. 28.

(Crediti formativi accademici)

 

1. Il Conservatorio aderisce al E.C.T.S. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dal Conservatorio danno luogo all’acquisizione di crediti ai sensi della normativa in vigore.

 

2. Un credito corrisponde a venticinque ore di lavoro dello studente, fatte salve eventuali variazioni in aumento o in diminuzione determinate per singole scuole con decreto ministeriale, comprensive dei tempi di frequenza delle lezioni, dei laboratori, dei seminari, delle esercitazioni e delle altre attività formative, dei tempi di studio e comunque di impegno personale necessari per completare la formazione per il superamento dell’esame o di altre forme di verifica del profitto, oppure per la realizzazione di attività artistiche formative o di attività formative non direttamente subordinate alla didattica (progetti, tesi, tirocini ecc.).

 

3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano, sulla base dei decreti ministeriali previsti dalla normativa, la misura dei crediti corrispondenti alle varie attività previste per il conseguimento del titolo di studio. Le tipologie previste sono: laboratori; attività teorico-pratiche; attività formative teoriche; attività caratterizzanti interpretativo-esecutive e compositive.

 

4. L’attività annuale media di uno studente impegnato a tempo pieno è stimata in sessanta crediti.

 

 

Art. 29.

(Acquisizione e riconoscimento dei crediti)

 

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:

a) Il superamento delle prove d’esame e delle altre forme di verifica del profitto al termine delle diverse attività formative contemplate nell’ordinamento didattico, ferma restando ove prevista, la quantificazione del profitto;

b) La partecipazione alle attività produttive formative dell’Istituzione;

c) Lo svolgimento, anche esternamente al Conservatorio, di attività formative, artistiche, di ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente;

d) Il superamento della prova finale.

 

2. Gli studenti che abbiano già compiuto attività formative contemplate nell’ordinamento didattico del corso di studio prescelto potranno ottenere il riconoscimento dei corrispondenti crediti su presentazione di specifica documentazione.

 

3. Nel caso di trasferimento da altro corso del Conservatorio o da altra istituzione di pari grado, le strutture didattiche competenti operano il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente sulla base dei seguenti criteri:

a) Riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di provenienza, fino al raggiungimento del totale del numero dei crediti dello stesso settore disciplinare previsti dall’ordinamento didattico del corso di destinazione, per ciascuna tipologia di attività formativa;

b) Riconoscimento, sulla base delle affinità didattiche e di contenuto, nel caso di attività formative non corrispondenti a insegnamenti attivati presso l’istituto e per le quali non sussista il riferimento comune del settore artistico-disciplinare;

c) Il Conservatorio può riconoscere come crediti le conoscenze e le abilità professionali maturate nella specifica disciplina.

 

4. Al fine di evitare l’obsolescenza dei contenuti conoscitivi e delle competenze acquisite, gli ordinamenti didattici i regolamenti dei corsi di studio stabiliscono il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente, i tempi di acquisizione e le relative forme di verifica periodica.

 

5. All’atto dell’iscrizione lo studente può richiedere il riconoscimento di attività professionali e didattiche già maturate esternamente al Conservatorio, attestate da idonea documentazione.

 

 

Art. 30.

(Lingua comunitaria)

 

1. Il Conservatorio organizza, anche in convenzione, appositi corsi per l’apprendimento obbligatorio di una lingua dell’Unione Europea tenendo conto del grado di preparazione iniziale degli studenti.

 

2. Alla positiva conclusione del corso viene rilasciato apposito attestato che contiene una valutazione corrispondente al livello conseguito.

 

3. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua comunitaria possono essere riconosciuti dalle strutture didattiche competenti anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture esterne al Conservatorio.

 

 

Art. 31.

(Attività artistica e altre attività soggette a valutazione in crediti)

 

1. La partecipazione alle attività di produzione e di ricerca in campo musicale svolte dal Conservatorio, contribuisce alla maturazione dei crediti.

 

2. Il Conservatorio progetta e realizza, anche in convenzione con strutture pubbliche o private, stages e tirocini in ambito artistico, scientifico, tecnico e professionale coerenti con i curricola dei corsi di studio e promuove attività artistiche riconoscibili in termini di crediti.

 

 

Art. 31. (Corsi frequentati presso istituti convenzionati di pari grado)

1. Il Conservatorio può stipulare apposite convenzioni, con altri istituti di pari livello al fine di consentire ai propri studenti di avvalersi degli insegnamenti ivi attivati.

 

 

Art. 32.

(Trasferimenti)

 

1. Lo studente può chiedere il trasferimento ad altro istituto con domanda indirizzata al Direttore entro il 31 luglio.

 

2. Per i corsi di studio a numero programmato, i trasferimenti si effettuano nel numero di posti disponibili. Eventuali criteri di selezione sono stabiliti dal Consiglio accademico.

 

3. Per gli studenti dei quali sia stato accolto il trasferimento, le strutture didattiche interessate determinano, di norma entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, l’ulteriore svolgimento della carriera valutando l’eventuale convalida degli esami sostenuti, il riconoscimento totale o parziale dei crediti in precedenza acquisiti e indicando l’eventuale debito formativo da assolvere.

 

4. Le strutture didattiche competenti prevedono, eventuali attività integrative ad uso degli studenti che provengono per trasferimento, ai quali siano stati attribuiti debiti formativi.

 

5. Non sono accettate domande di trasferimento di studenti che debbano sostenere la sola prova finale per il conseguimento del titolo di studio o che abbiano sostenuto il solo esame di ammissione.

 

 

Art. 33.

(Passaggi di corso e prosecuzione degli studi)

 

1. Lo studente di un corso accademico di primo o di secondo livello può chiedere in qualunque anno di corso, con domanda inoltrata al Direttore, il passaggio ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso il Conservatorio, con il riconoscimento totale o parziale dei crediti eventualmente già acquisiti ai fini del conseguimento del relativo titolo di studio.

 

2. La struttura didattica responsabile del corso di studio al quale lo studente intende trasferirsi delibera, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, circa il riconoscimento dei crediti ritenuti validi per il nuovo curricolo e indica l’anno di corso al quale lo studente è ammesso. I crediti acquisiti, ma non riconosciuti validi ai fini del conseguimento del titolo di studio, rimangono comunque registrati nella carriera accademica dell’interessato.

 

3. I passaggi a corsi di studio che prevedano prove di ammissione e numero programmato, sono condizionati al superamento delle relative prove di ammissione.

 

4. I termini per la presentazione delle domande di passaggio di corso sono determinati annualmente dal Consiglio accademico.

 

Art. 34.

(Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero)

 

1. Il Conservatorio favorisce gli scambi di studenti con istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di programmi internazionali di mobilità o di apposite convenzioni.

 

2. Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all’estero è tenuto a indicare le attività formative che intende svolgere presso l’istituto convenzionato. Tale proposta deve essere approvata dalla struttura didattica competente sulla base di documentazione attestante le caratteristiche delle attività programmate (crediti didattici, numero di ore di lezione e di esercitazione, contenuti formativi, ecc.).

 

3. I periodi di studio trascorsi presso gli istituti convenzionati sono riconosciuti allo studente in base a:

a) Crediti acquisiti mediante verifica di profitto effettuata presso l’istituto convenzionato;

b) Frequenza effettuata presso l’istituto convenzionato, ritenuta valida ai fini di verifica interna di profitto, anche prevedendo integrazioni ove necessarie;

c) Periodo di preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

d) Tirocinio e altre attività formative.

 

4. Le conversioni dei voti, secondo il sistema italiano, sono effettuate sulla base delle equivalenze approvate dal Consiglio accademico.

 

5. Al termine del periodo di permanenza all’estero, sulla base della certificazione esibita, la struttura didattica interessata delibera il riconoscimento delle attività formative svolte all’estero.

 

6. All’atto dell’iscrizione al Conservatorio lo studente può chiedere il riconoscimento di attività formative compiute all’estero.

 

7. Le strutture didattiche interessate determinano l’ulteriore svolgimento della carriera valutando l’eventuale convalida degli esami sostenuti, il riconoscimento totale o parziale dei crediti in precedenza acquisiti e indicando se del caso il debito formativo da assolvere.

 

 

Art. 35.

(Riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero)

 

1. Sulla base delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle direttive dell’Unione Europea e degli accordi internazionali, i titoli conseguiti all’estero possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi.

 

2. Il riconoscimento è deliberato dal Consiglio accademico, sentita la struttura didattica competente.

 

 

Art. 36.

(Rapporti nazionali e internazionali e rilascio di titoli congiunti)

 

1. Il Conservatorio può rilasciare titoli di studio congiuntamente con altri istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di apposite convenzioni approvate dagli organi accademici competenti e ispirate a criteri di reciprocità.

 

2. Le convenzioni disciplinano:

a) Le modalità di svolgimento dell’attività didattica;

b) I criteri per la verifica del profitto e il riconoscimento dei crediti maturati;

c) Per convenzioni con paesi esteri, la lingua nella quale è redatto e discusso l’eventuale elaborato scritto per la prova finale;

d) La composizione della commissione per l’ammissione ai corsi e il conferimento del titolo;

e) Le modalità delle verifiche di profitto.

 

3. La convenzione può prevedere il rilascio di un unico titolo, con l’indicazione degli istituti convenzionati.

 

 

Art. 37.

(Iscrizione a corsi singoli)

 

1. I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea in possesso di un diploma di scuola media superiore, o i cittadini extracomunitari in possesso di titoli di studio riconosciuti equipollenti, non iscritti ad alcun corso di studi presso istituti di alta formazione o presso università possono chiedere di essere iscritti a singoli insegnamenti attivati nel Conservatorio, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d’esame e ad avere regolare attestazione dei crediti acquisiti. Sulle relative domande, corredate dall’indicazione del titolo di studio posseduto, da presentare con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio accademico, deliberano le strutture didattiche competenti, tenuto conto della fisionomia e dell’organizzazione didattica degli insegnamenti.

 

2. Le tasse di iscrizione e i contributi per la frequenza a uno o più corsi di cui al presente articolo vengono deliberati dal Consiglio di amministrazione. I termini per la presentazione delle domande e le modalità di frequenza sono stabiliti dal Consiglio accademico il quale, in relazione alla disponibilità di mezzi e strutture, delibera annualmente il numero massimo delle iscrizioni.

 

 

Art. 38.

(Didattica multimediale e a distanza)

 

1. Il Conservatorio può promuovere, per specifiche discipline, idonee forme di didattica multimediale e di didattica a distanza anche in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati.

 

 

Capo II – Altre attività formative

 

 

Art. 39.

(Attività formative propedeutiche)

 

1. Il Conservatorio organizza corsi di formazione musicale propedeutici all’accesso ai propri corsi accademici di primo livello, specificamente indirizzati all’acquisizione delle competenze e delle abilità richieste in ingresso dai regolamenti di ciascun corso di studio. La struttura di tali attività propedeutiche è stabilita nei regolamenti dei corsi di base.

 

2. Al termine dei corsi propedeutici il Conservatorio rilascia specifica attestazione.

 

3. La responsabilità didattica delle attività formative propedeutiche è in capo alle singole scuole.

 

Art. 40.

(Corsi di formazione permanente e ricorrente)

 

1. Il Conservatorio può promuovere, anche in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici e privati, corsi per la formazione permanente e ricorrente, per adulti, per l’infanzia, al fine di:

a) Sviluppare conoscenze culturali e abilità e competenze musicali;

b) Favorire la crescita culturale degli adulti;

c) Contribuire all’educazione e alla formazione musicale dell’infanzia;

d) Concorrere alla diffusione della cultura musicale e della fruizione consapevole della musica.

 

2. Al termine dei corsi di cui al comma precedente il Conservatorio rilascia agli interessati un’attestazione delle competenze acquisite e della frequenza.

 

3. L’attivazione dei corsi di cui sopra è approvata dal Consiglio accademico e per quanto di competenza dal Consiglio di amministrazione.

 

 

Art. 41.

(Corsi di formazione musicale di base)

 

1. Il Conservatorio attiva corsi di formazione musicale di base ai sensi dell’art. 2, comma 8, sub d della Legge 508/1999.

 

2. I corsi di formazione musicale di base si articolano in livelli che coprono la formazione nei diversi ambiti disciplinari.

 

3. I programmi di studio dei corsi di cui al comma precedente, sono definiti in un apposito regolamento, approvato dal Consiglio accademico ed emanato dal Direttore.

 

4. Al termine di ciascun livello, a seguito del superamento delle prove di valutazione previste, il Conservatorio rilascia un attestato riportante le abilità e le competenze acquisite, la valutazione conseguita.

 

5. I corsi di base, strutturati in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola secondaria di I e II grado, possono essere istituiti anche in forma convenzionata con gli istituti di istruzione secondaria, o con altri enti, associazioni e istituzioni anche private.

 

 

Art. 42.

(Modifiche al regolamento)

 

1. Eventuali modifiche, deliberate dal Consiglio accademico, sono sottoposte al competente Ministero per l’approvazione.

 

2. Le modifiche possono essere proposte dal direttore, dal Consiglio accademico, dalle strutture didattiche competenti o dalla Consulta degli studenti.

 

3. Fatti salvi i casi d’urgenza, le modifiche hanno valore dal successivo anno accademico.

 

4. L’istituzione dei nuovi corsi di studio, nel rispetto delle procedure previste, è disposta con modifica integrativa del regolamento, previa delibera del Consiglio di Amministrazione in ordine alla congruità delle risorse umane, finanziarie e di dotazioni strumentali disponibili per la funzionalità dei corsi stessi.

 

 

TITOLO TERZO – Norme transitorie e finali

 

Capo I – Regime transitorio

 

 

Art. 43.

(Ordinamento previgente)

 

1. Il Conservatorio assicura la conclusione dei corsi e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici in precedenza vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. A tali studenti, che non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti, continuano ad applicarsi le norme precedentemente in vigore.

 

 

Art. 44.

(Opzione per i nuovi ordinamenti)

 

1. È garantita la facoltà per gli studenti iscritti a un qualsiasi previgente ordinamento, che siano in possesso dei requisiti, delle conoscenze e competenze richiesti per l’ammissione ai corsi accademici, di optare per il passaggio ai corsi di diploma accademico di primo livello. Il diritto di opzione ai corsi di studio del nuovo ordinamento è esercitabile nell’ambito delle scadenze annuali determinate dal Consiglio accademico.

Le strutture didattiche competenti, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio accademico nel rispetto del Decreto ministeriale in materia, riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici previgenti e le carriere degli studenti a tali ordinamenti iscritti.

 

 

 

Capo II – Norme finali

 

 

Art. 45.

(Fonti normative pertinenti il Regolamento)

 

1. Il presente regolamento è redatto nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei decreti in vigore e dello Statuto.

 

Art. 46.

(Entrata in vigore)

 

1. Il presente regolamento entra in vigore all’atto della pubblicazione all’albo d’istituto.

 

2. Le modalità di adeguamento dei corsi di studio di primo e di secondo livello attivati in via sperimentale a partire dall’anno accademico 2000/2001 secondo il presente regolamento sono stabilite dal Consiglio accademico.

 

3. Per ogni controversia derivante dall’applicazione del presente regolamento è competente il Consiglio accademico.

 

 

 

Regolamento approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 25.01.2011

 

 

Il Direttore

M° Antonino Sorgonà

 

 

Prot. n. 606/B3-c del 27.01.2011

CONSERVATORIO DI MUSICA "F. CILEA"

REGGIO CALABRIA

       

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SCUOLE E DEI CORSI ATTIVATI

       
       

Classe di concorso

Corsi tradizionali o sperimentali attivati

Corsi nuovo ordinamento

Classe di Diploma Accademico

F030

Armonia, contrappunto, fuga e composizione

Composizione

DCPL 15

F050

Arpa

Arpa

DCPL 01

F460

Basso Tuba

Basso Tuba

DCPL 04

F080

Canto

Canto

DCPL 06

F090

Chitarra

Chitarra

DCPL 09

F100

Clarinetto

Clarinetto

DCPL 11

F110

Clavicembalo

Clavicembalo e tastiere storiche

DCPL 14

F130

Contrabbasso

Contrabbasso

DCPL 16

F140

Corno

Corno

DCPL 19

F490

Didattica (Direzione di coro e repertorio corale)

Didattica della musica

DCPL 21

F480

Didattica (Elementi di composizione)

F470

Didattica (Pedagogia musicale)

F510

Didattica (Pratica della lettura vocale e pianistica)

F500

Didattica (Storia della musica)

F180

Fagotto

Fagotto

DCPL 24

F520

Fisarmonica

Fisarmonica

DCPL 26

F190

Flauto

Flauto

DCPL 27

F540

Jazz

Batteria e percussioni jazz

DCPL 05

Canto jazz

DCPL 07

Chitarra jazz

DCPL 10

Clarinetto jazz

DCPL 12

Contrabbasso jazz

DCPL 17

Pianoforte jazz

DCPL 40

Saxofono jazz

DCPL 42

Tromba jazz

DCPL 47

Trombone jazz

DCPL 50

Violino jazz

DCPL 56

F280

Oboe

Oboe

DCPL 36

F290

Organo e composizione organistica

Organo

DCPL 38

F310

Pianoforte

Pianoforte

DCPL 39

F440

Saxofono

Saxofono

DCPL 41

F450

Strumenti a percussione

Strumenti a percussione

DCPL 44

F360

Tromba e Trombone

Tromba

DCPL 46

Trombone

DCPL 49

F370

Viola

Viola

DCPL 52

F390

Violino

Violino

DCPL 54

F410

Violoncello

Violoncello

DCPL 57

\ \

\ \ \ \

Basso elettrico

DCPL 03

\ \

\ \ \ \

Tastiere elettroniche

DCPL 45

       

 

 

 

 

 

 

CONSERVATORIO DI MUSICA “F. CILEA”

REGGIO CALABRIA

 

 

DIPARTIMENTI

 

 

All’interno del Conservatorio sono costituiti i seguenti dipartimenti:

 

1) Dipartimento di Canto e teatro musicale;

2) Dipartimento di Nuove tecnologie e linguaggi musicali;

3) Dipartimento di Strumenti a fiato;

4) Dipartimento di Strumenti a tastiera e a percussione;

5) Dipartimento di Strumenti ad arco e a corda;

6) Dipartimento di Discipline teoriche e musicologiche;

7) Dipartimento di Analisi, composizione, direzione e teoria;

8) Dipartimento di Discipline interpretative e d'insieme;

9) Dipartimento di Didattica della musica.

=============================================================

INTEGRAZIONE

Prot. n. 1266/B3-c  Reggio Calabria, 26/02/2019

Prot. n. 1283/B3-c  Reggio Calabria, 27/02/2019

IL DIRETTORE

Visti gli Atti Ministeriali MIUR, in particolare il Decreto del Direttore Generale 31 gennaio 2011 n. 22 con cui è stato approvato il Regolamento didattico del Conservatorio di musica “Francesco Cilea” di Reggio Calabria.

Visto la delibera del Consiglio Accademico verbale n. 15 del 12 giugno 2018;

Visto la delibera del Consiglio di Amministrazione verbale n. 26 del 14 giugno 2018;

Visto il DM n. 14 del 9 gennaio 2018, concernente la regolamentazione per la messa in ordinamento dei diplomi accademici di secondo livello;

Visti gli Atti Ministeriali MIUR, in particolare il Decreto del Direttore Generale n.2126 del 08 agosto 2018 e il Decreto del Direttore Generale n.161 del 04/02/2019;

Ritenuto necessario integrare l’Ordinamento didattico e il Regolamento didattico per come disposto dall’art. n. 3 del D.D.G. n. 2126/2018 dall’art.3 del D.D.G. n.161/2019;

Ritenuto di integrare il proprio Decreto n.1266 del 26/02/2019, ivi includendo il corso di “Discipline storiche, critiche e analitiche della musica;

DECRETA

Articolo 1

A decorrere dall’anno accademico 2018/2019 il Decreto del Direttore Generale 31 gennaio 2011 n. 22 di approvazione del Regolamento didattico del Conservatorio di Musica “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, relativamente alle tabelle annesse, è integrato con l'inserimento dei corsi accademici di secondo livello ordinamentali, come da D.D.G. n. 2126/2018 e D.D.G. n.161/2019.

Articolo 2

La tabella dell’allegato A, annessa al presente decreto e integrata con i corsi di cui all’art. 1, è parte integrante del presente Decreto.

Articolo 3

Il Regolamento didattico integrato come all’art. 1 è adottato dal Conservatorio di Musica “Francesco Cilea” di Reggio Calabria e reso pubblico per via telematica, sul sito del conservatorio, in conformità a quanto previsto dall’articolo 10, comma 2 del D.P.R. 8 luglio 20015 n. 212.

Il presente Decreto integra il precedente n.1266 del 26/02/2019.

Allegato A

Corsi accademici di secondo livello

istituiti presso il Conservatorio di Musica “Francesco Cilea” di Reggio Calabria come da tabella allegata al Decreto del Direttore Generale 31 gennaio 2011 n. 22, integrata dai corsi di diploma accademico di secondo livello ordinamentali come da Decreto del Direttore Generale n.2126 del 08 agosto 2018, Decreto del Direttore Generale n.161 del 04/02/2019 e dal presente Decreto emanato dal Direttore dell'Istituzione.

DCSL01 – Arpa

DCSL04 – Basso tuba

DCSL06 – Canto

DCSL09 – Chitarra

DCSL11 – Clarinetto

DCSL15 – Composizione

DCSL16 – Contrabbasso

DCSL19 – Corno

DCSL21 – Didattica della musica

Indirizzo: Didattica della musica

DCSL21 – Didattica della musica

Indirizzo: Didattica dello strumento musicale

DCSL24 – Fagotto

DCSL26 – Fisarmonica

DCSL27 – Flauto

DCSL36 – Oboe

DCSL38 – Organo

DCSL39 – Pianoforte

DCSL41 – Saxofono

DCSL44 – Strumenti a percussione

DCSL46 – Tromba

DCSL49 – Trombone

DCSL52 – Viola

DCSL54 – Violino

DCSL57 – Violoncello

DCSL61 – Tecnico del suono

DCSL68 – Musica da camera

DCSL69 – Discipline storiche, critiche e analitiche della musica

 

Il Direttore

F.to Prof.ssa Maria Grande

=================================================================

INTEGRAZIONE

Prot. n. 6229/B3-c

Reggio Calabria, 12/10/2019

IL DIRETTORE
Visti gli Atti Ministeriali MIUR, in particolare il Decreto del Direttore Generale 31 gennaio 2011 n. 22 con cui è
stato approvato il Regolamento didattico del Conservatorio di musica “Francesco Cilea” di Reggio Calabria.
Visto il DM n. 14 del 9 gennaio 2018, concernente la regolamentazione per la messa in ordinamento dei diplomi
accademici di secondo livello;
Visto i propri Decreti n.1283 del 27/02/2019 e n.1266 del 26/02/2019 con i quali è stato modificato l’allegato A
del Regolamento didattico come previsto dall’art.3 del D.D.G. n.2126/2018 e dall’art.3 del D.D.G. n.161/2019;
Vista la richiesta presentata, nel corrente anno accademico, da questa Istituzione per l’accreditamento dei seguenti
corsi di diploma accademico di secondo livello:
SCUOLA DI JAZZ DCSL05 – BATTERIA E PERCUSSIONI JAZZ; SCUOLA DI JAZZ DCSL07 – CANTO JAZZ; SCUOLA DI JAZZ
DCSL10 – CHITARRA JAZZ; SCUOLA DI JAZZ DCSL40 – PIANOFORTE JAZZ;
Viste le relative delibere del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione di questa Istituzione;
Visto il Decreto del Direttore Generale n.1874 del 08/10/2019 con il quale la presente Istituzione è autorizzata ad
attivare i suddetti corsi di diploma accademico di secondo livello;
Ritenuto necessario integrare l’Ordinamento didattico e il Regolamento didattico per come disposto dall’art. 3 del
D.D.G. n. 1874/2019;


DECRETA


Articolo 1
A decorrere dall’anno accademico 2019/2020 il Decreto del Direttore Generale 31 gennaio 2011 n. 22 di
approvazione del Regolamento didattico del Conservatorio di Musica “Francesco Cilea” di Reggio Calabria,
relativamente alle tabelle annesse, è integrato con l'inserimento dei corsi accademici di secondo livello
ordinamentali, come da D.D.G. n. 1874/2019.


Articolo 2
La tabella dell’allegato A, annessa al presente decreto e integrata con i corsi di cui all’art. 1, è parte integrante del
presente Decreto.


Articolo 3
Il Regolamento didattico integrato come all’art. 1 è adottato dal Conservatorio di Musica “Francesco Cilea” di
Reggio Calabria e reso pubblico per via telematica, sul sito del conservatorio, in conformità a quanto previsto
dall’articolo 10, comma 2 del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212.


Allegato A
Corsi accademici di secondo livello istituiti presso il Conservatorio di Musica “Francesco Cilea” di Reggio Calabria
come da tabella allegata al Decreto del Direttore Generale 31 gennaio 2011 n. 22, integrata dai corsi di diploma
accademico di secondo livello ordinamentali come da Decreto del Direttore Generale n.1874 del 08 ottobre 2019
e dal presente Decreto emanato dal Direttore dell'Istituzione.
DCSL01 – Arpa
DCSL04 – Basso tuba
DCSL05 – Batteria e percussioni jazz
DCSL06 – Canto
DCSL07 – Canto jazz
DCSL09 – Chitarra
DCSL10 – Chitarra jazz
DCSL11 – Clarinetto
DCSL15 – Composizione
DCSL16 – Contrabbasso
DCSL19 – Corno
DCSL21 – Didattica della musica Indirizzo: Didattica della musica
DCSL21 – Didattica della musica Indirizzo: Didattica dello strumento musicale
DCSL24 – Fagotto
DCSL26 – Fisarmonica
DCSL27 – Flauto
DCSL36 – Oboe
DCSL38 – Organo
DCSL39 – Pianoforte
DCSL40 – Pianoforte jazz
DCSL41 – Saxofono
DCSL44 – Strumenti a percussione
DCSL46 – Tromba
DCSL49 – Trombone
DCSL52 – Viola
DCSL54 – Violino
DCSL57 – Violoncello
DCSL61 – Tecnico del suono
DCSL68 – Musica da camera
DCSL69 – Discipline storiche, critiche e analitiche della musica

Il Direttore
f.to Prof.ssa Maria Grande

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INTEGRAZIONE

Prot. n.6834/B3-c
Reggio Calabria, 18/12/2020

IL DIRETTORE
Visti gli Atti Ministeriali MIUR, in particolare il Decreto del Direttore Generale 31 gennaio 2011 n. 22 con cui è stato approvato il Regolamento didattico del Conservatorio di musica “Francesco Cilea” di Reggio Calabria.
Vista, altresì, la richiesta presentata, nell’ anno accademico 2019-2020, da questa Istituzione per l’accreditamento dei seguenti corsi di diploma accademico di primo livello:
SCUOLA DI COMPOSIZIONE DCPL15 – COMPOSIZIONE, INDIRIZZO: MUSICOLOGIA;
SCUOLA DI COMPOSIZIONE DCPL15/A – DISCIPLINE STORICHE, CRITICHE E ANALITICHE DELLA MUSICA;
SCUOLA DI PIANOFORTE DCPL31 – MAESTRO COLLABORATORE;
Viste le relative delibere del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione di questa Istituzione;
Visto il Decreto del Direttore Generale n. 260 del 15/12/2020 con i quali la presente Istituzione è autorizzata ad attivare i suddetti corsi di diploma accademico di primo livello;
Ritenuto necessario integrare l’Ordinamento didattico e il Regolamento didattico per come disposto dall’art. 3 del del D.D.G. n. 260/2020;
DECRETA
Articolo 1
A decorrere dall’anno accademico 2020/2021 il Decreto del Direttore Generale 31 gennaio 2011 n. 22 di approvazione del Regolamento didattico del Conservatorio di Musica “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, relativamente alle tabelle annesse, è integrato con l'inserimento dei corsi accademici di primo livello ordinamentali, come da D.D.G. n. 1673/2018 e da D.D.G. n. 260/2020.
Articolo 2
La tabella dell’allegato A, annessa al presente decreto e integrata con i corsi di cui all’art. 1, è parte integrante del presente Decreto.
Articolo 3
Il Regolamento didattico integrato come all’art. 1 è adottato dal Conservatorio di Musica “Francesco Cilea” di Reggio Calabria e reso pubblico per via telematica, sul sito del conservatorio, in conformità a quanto previsto dall’articolo 10, comma 2 del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212.

Allegato A
Corsi accademici di primo livello istituiti presso il Conservatorio di Musica “Francesco Cilea” di Reggio Calabria come da tabella allegata al Decreto del Direttore Generale 31 gennaio 2011 n. 22, integrata dai corsi di diploma accademico di primo livello ordinamentali come da Decreto del Direttore Generale n. 260 del 15 dicembre 2020 e dal presente Decreto emanato dal Direttore dell'Istituzione.

CORSI ACCADEMICI DI I LIVELLO
DCPL01 - Arpa
DCPL04 - Basso Tuba
DCPL05 - Batteria e percussioni jazz
DCPL06 - Canto
DCPL07 - Canto jazz
DCPL09 - Chitarra
DCPL10 - Chitarra jazz
DCPL11 - Clarinetto
DCPL15 - Composizione
DCPL15 - Composizione - Indirizzo:Musicologia
DCPL15/A - Discipline storiche, critiche e analitiche della musica
DCPL16 - Contrabbasso
DCPL17 - Contrabbasso jazz
DCPL19 - Corno
DCPL21 - Didattica della Musica
DCPL26 - Fisarmonica
DCPL27 - Flauto
DCPL31 – Maestro collaboratore
DCPL36 - Oboe
DCPL38 - Organo
DCPL39 - Pianoforte
DCPL40 - Pianoforte jazz
DCPL41 - Saxofono
DCPL44 - Strumenti a Percussione
DCPL46 - Tromba
DCPL49 - Trombone
DCPL52 - Viola
DCPL54 - Violino
DCPL57 – Violoncello
DCPL61 - Tecnico del suono


Il Direttore
f.to Prof.ssa Maria Grande