DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2023, n. 81
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165». (23G00092)
(GU n.150 del 29-6-2023)
Vigente al: 14-7-2023


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)», e, in particolare, l'articolo 4, che ha
disciplinato l'introduzione, nell'ambito del Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, di misure in materia di utilizzo delle
tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CEE» e, in
particolare, l'articolo 154, comma 5-bis, che stabilisce che il
parere di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento e' reso
dal Garante nei soli casi in cui la legge o il regolamento in corso
di adozione disciplina espressamente le modalita' del trattamento dei
dati;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
62, recante «Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165»;
Visto, in particolare, il comma 1-bis dell'articolo 54 del predetto
decreto legislativo n. 165 del 2001, inserito dall'articolo 4, comma
1, lettera a), del decreto-legge n. 36 del 2022, il quale prevede
l'introduzione, nel Codice di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 62 del 2013, di una sezione dedicata al corretto
utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e
social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di
tutelare l'immagine della pubblica amministrazione;
Visto, in particolare, il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge
n. 36 del 2022, il quale prevede che l'introduzione, nel Codice di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013, della
sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e
dei mezzi di informazione e dei social media da parte dei dipendenti
pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica
amministrazione, e' effettuata entro il 31 dicembre 2022;
Visto, altresi', il comma 7 dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, novellato dall'articolo 4, comma
1, lettera b), del decreto-legge n. 36 del 2022, che prevede, per i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, lo svolgimento di un
ciclo formativo obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in
ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonche' di
trasferimento del personale, le cui durata e intensita' sono
proporzionate al grado di responsabilita', nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell'etica
pubblica e sul comportamento etico;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 1° dicembre 2022;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
riunione del 21 dicembre 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 aprile 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 31 maggio 2023;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente regolamento:


Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 62
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
62, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis (Utilizzo delle tecnologie informatiche). -

1. L'amministrazione, attraverso i propri responsabili di struttura, ha
facolta' di svolgere gli accertamenti necessari e adottare ogni
misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi
informatici, delle informazioni e dei dati. Le modalita' di
svolgimento di tali accertamenti sono stabilite mediante linee guida
adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali. In caso di uso di dispositivi
elettronici personali, trova applicazione l'articolo 12, comma 3-bis
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. L'utilizzo di account istituzionali e' consentito per i soli
fini connessi all'attivita' lavorativa o ad essa riconducibili e non
puo' in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione
dell'amministrazione. L'utilizzo di caselle di posta elettroniche
personali e' di norma evitato per attivita' o comunicazioni afferenti
il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in
cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere
all'account istituzionale.
3. Il dipendente e' responsabile del contenuto dei messaggi
inviati. I dipendenti si uniformano alle modalita' di firma dei
messaggi di posta elettronica di servizio individuate
dall'amministrazione di appartenenza. Ciascun messaggio in uscita
deve consentire l'identificazione del dipendente mittente e deve
indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo e'
reperibile.
4. Al dipendente e' consentito l'utilizzo degli strumenti
informatici forniti dall'amministrazione per poter assolvere alle
incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di
servizio, purche' l'attivita' sia contenuta in tempi ristretti e
senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali.
5. E' vietato l'invio di messaggi di posta elettronica,
all'interno o all'esterno dell'amministrazione, che siano
oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo
fonte di responsabilita' dell'amministrazione.


Art. 11-ter (Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social
media). -

1. Nell'utilizzo dei propri account di social media, il
dipendente utilizza ogni cautela affinche' le proprie opinioni o i
propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo
attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di
appartenenza.
2. In ogni caso il dipendente e' tenuto ad astenersi da
qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al
decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della
pubblica amministrazione in generale.
3. Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le
comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio
non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche
mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sono
escluse da tale limitazione le attivita' o le comunicazioni per le
quali l'utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di
carattere istituzionale.
4. Nei codici di cui all'articolo 1, comma 2, le
amministrazioni si possono dotare di una "social media policy" per
ciascuna tipologia di piattaforma digitale, al fine di adeguare alle
proprie specificita' le disposizioni di cui al presente articolo. In
particolare, la "social media policy" deve individuare, graduandole
in base al livello gerarchico e di responsabilita' del dipendente, le
condotte che possono danneggiare la reputazione delle
amministrazioni.
5. Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i
dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al
loro rapporto di lavoro con l'amministrazione e in difformita' alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33, e
alla legge 7 agosto 1990, n. 241, documenti, anche istruttori, e
informazioni di cui essi abbiano la disponibilita'.»;


b) all'articolo 12:


1) al comma 1, dopo le parole «opera nella maniera piu'
completa e accurata possibile» sono aggiunte le seguenti: «e, in ogni
caso, orientando il proprio comportamento alla soddisfazione
dell'utente.»;
2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o
che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine
dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione
in generale.»;


c) all'articolo 13:


1) al comma 4, dopo le parole «e adotta un comportamento
esemplare» sono inserite le seguenti: «, in termini di integrita',
imparzialita', buona fede e correttezza, parita' di trattamento,
equita', inclusione e ragionevolezza»;
2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Il dirigente cura la crescita professionale dei
collaboratori, favorendo le occasioni di formazione e promuovendo
opportunita' di sviluppo interne ed esterne alla struttura di cui e'
responsabile.»;
3) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse
disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui e'
preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi
tra i collaboratori, nonche' di relazioni, interne ed esterne alla
struttura, basate su una leale collaborazione e su una reciproca
fiducia e assume iniziative finalizzate alla circolazione delle
informazioni, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze
di genere, di eta' e di condizioni personali.»;
4) al comma 7, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «,misurando
il raggiungimento dei risultati ed il comportamento
organizzativo»;


d) all'articolo 15, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:


«5-bis. Le attivita' di cui al comma 5 includono anche cicli
formativi sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico, da
svolgersi obbligatoriamente, sia a seguito di assunzione, sia in ogni
caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonche' di
trasferimento del personale, le cui durata e intensita' sono
proporzionate al grado di responsabilita'.»;


e) all'articolo 17, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:


«2-bis. Alle attivita' di cui al presente decreto le
amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».


Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono alle attivita' previste dal decreto medesimo
mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.


Dato a Roma, addi' 13 giugno 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 1844

 

GU n.150 del 29-6-2023